Pretendenti ostinati




(risolvi il rebus: 11,8)

Considerazioni scritte alquanto velocemente, quasi a memoria, tra impegni e faccende domestiche, per una persona cara che ha posto la questione: insomma sarò ordinato quanto posso.
 


Questo il rebus: se lo Stato ha competenza.








Umberto (basta solo il nome per un commento a caldo tra amici)





Qualcuno sostiene[i] (copio e incollo): «legalmente… il Concordato non è un atto di diritto interno e la controparte dello Stato non sono i Vescovi italiani ma uno Stato sovrano, il Vaticano. Infatti si insegna agli studenti di legge che in caso di dissenso sull’interpretazione del Concordato i giudici italiani non sono competenti a decidere ma trattandosi di trattato internazionale occorre rivolgersi alla Corte di Giustizia Internazionale. Lo Stato ben può impedire ai cittadini il tragitto tra casa e chiesa ma su che cosa si da dentro le chiese – Messe, conferenze, ecc. – a stretto rigore non è competente (mentre è competente su che cosa si fa dentro i templi valdesi e le sinagoghe, perché le Intese a differenza del Concordato non sono trattati internazionali)».

Ragioniamo.
Dunque si sostiene che:
a.    la controparte dello Stato non sono i vescovi italiani ma uno Stato sovrano = VERO, MA…
b.    c’è di mezzo il diritto internazionale = VERO, MA…
c.    in caso di dissenso sull’interpretazione del Concordato i giudici italiani non sono competenti = VERO, MA…
d.    lo Stato su che cosa si fa dentro le chiese – Messe, conferenze, ecc. – a stretto rigore non è competente = DIPENDE
e.    le Intese a differenza del Concordato non sono trattati internazionali = VERO, MA

Mettere insieme tutti questi elementi e ricavarne competenze assurde confonde le idee e rende ostinati.

[CONSIGLIO: se non hai molto tempo vai alle conculsoni]


__________________________

Tra Repubblica italiana e altre confessioni religiose sono state stipulate Intese = VERO
I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall’articolo 8 della Costituzione. Quegli enti religiosi hanno dunque autonomia organizzativa sulla base di propri Statuti. Queste relazioni, fondate sul principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, in realtà è stato possibile rendere attuabili solo dalla metà degli anni ‘80[ii] (ovvero dopo l’Accordo di Palazzo Madama del 1984[iii] che fa cadere definitivamente il primo articolo dello Statuto albertino). In questo caso è ovvio che tutte le competenze civili e penali rispetto alla libertà religiosa (anche rispetto ai luoghi adibiti al culto) e al sentimento religioso sono a capo dello Stato italiano.
I valdesi, chiamati in causa dal nostro interlocutore, oltre che sottostare al diritto vigente in Italia (in quanto assimilabili agli enti religiosi riconosciuti dal diritto italiano e per questo aventi personalità giuridica) hanno addirittura rinunciato a qualsiasi forma di tutela del sentimento religioso ritenendolo sufficientemente protetto dai diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione: l’Italia ne prende atto[iv].

Non tutte le forme religiose hanno una Intesa ma sono solo culti ammessi
Bisogna ricordare che oggi ci sono degli enti con scopi religiosi, per lo più riconosciuti come “associazioni”, che pur godendo della personalità giuridica non hanno stipulato per vari motivi una Intesa e sono considerati come culti ammessi con un relativo regolamento di attuazione. Particolare è il fatto che questi culti hanno un loro precedente giuridico in una legge del 1929[v]. Al contrario le Intese sono stipulate a partire dal 1984 avendo come sfondo i principi della Costituzione italiana (1947)[vi] purtuttavia attendendo la caduta dello Statuto albertino. In altre parole, senza una soluzione della questione romana avvenuta nel 1929 coi “Patti” e senza la revisione del 1984[vii] degli stessi, il Governo italiano non avrebbe potuto dialogare, anche se per ragioni diverse, con altre confessioni religiose se non in termini di “culti ammessi”.
In ogni caso e in questo senso il nostro interlocutore ha ragione: non si possono mettere sullo stesso piano le Intese (di diritto pubblico) con il Concordato (di diritto internazionale).
È inutile ribadire che anche per i culti ammessi le competenze civili e penali dei luoghi di culto sono in capo allo Stato.

Tra Santa Sede e Repubblica italiana c’è un trattato che evoca il diritto internazionale = VERO
Dobbiamo ammettere un elemento che forse non è chiaro a tutti.
Per avere i “Patti”[viii] bisognava che la Santa Sede avesse una personalità giuridica internazionale, ovvero che vi fosse uno Stato. Ma, per consuetudine internazionale e giurisprudenziale, nessuno è a capo di uno Stato senza territorio: la sovranità dello Stato si ha col territorio. Ovviamente se c’è territorio, lo Stato sovrano avrà l’autorità sulle persone fisiche e giuridiche che si trovino in tale ambito territoriale.
Dunque, lo Stato italiano doveva riconoscere un territorio su cui il Romano pontefice (non basta dire Santa Sede) esercitasse l’autorità (in questo caso di monarca); un territorio in cui il sovrano fosse capace di escludere ogni altra autorità (ius excludendi alios). Il piccolo territorio fu chiamato “Città”.
Mi permetto una digressione che però aiuta a capire. Sono illuminanti a riguardo le parole di Pio XI che annotava come pur di assicurare un’effettiva indipendenza alla Chiesa universale veniva costituita di una entità statale, “non conoscendosi nel mondo, almeno fino ad oggi […] altra forma di sovranità vera e propria se non appunto territoriale. Dunque si volle un vero Stato per quanto ridotto territorialmente in termini così esigui da apparire quasi simbolico, con tutti gli elementi costitutivi che per il diritto pubblico sono propri di uno Stato, e cioè: territorio, popolo, sovranità ed ordinamento giuridico»[ix].


Che le questioni relative alle restrizioni sono rimandabili all’interpretazione del Concordato = VERO, MA…

Il concetto di sovranità è stato esteso ad alcuni territori il cui elenco è riportato proprio nei Patti. Ma a nessun titolo quel concetto può essere esteso ai luoghi di culto che sorgono su territorio italiano, lì dove vige l’articolo 5.2 della revisione di Palazzo Madama: «Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica».
Da notare: lo stesso articolo lo troviamo anche in alcune Intese[x].
È chiaro che le parti (Stato-Chiesa) riconoscono già la divisione delle competenze, quindi il rimando alla sovranità del pontefice è del tutto fuori luogo.
In più, almeno in questo caso, non vi è conflitto di interpretazione.
Va ricordato che, poiché in ogni caso le relazioni tra Santa Sede e Repubblica sono disciplinati dalle regole internazionali entra in gioco la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1966[xi] che stabilisce quanto segue all’art. 18, c. 3.: «La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri altrui diritti e libertà fondamentali»[xii].

Insomma, sulla libertà religiosa e di culto e sulle competenze, il cattolicesimo a tutt’oggi è tutelato e preservato nella sua tradizione secondo quanto stabilisce la normativa nazionale e internazionale.



Che lo Stato non ha competenza su ciò che accade nei luoghi di culto = FALSO
Per quanto attiene il punto d., che lo Stato non abbia competenza su ciò che accade nei luoghi di culto, è confutato anche dal fatto che nel 1955, dopo la Costituzione, fu revocato lo stato di rito ammesso al culto pentecostale perché i suoi riti furono ritenuti «nocivi alla salute fisica e psichica degli adepti»[xiii].

Conclusione
Quindi non va confusa tutta la questione della libertà di culto con la competenza sui e nei luoghi di culto. Tanto meno quest’ultima va confusa con la sovranità extraterritoriale. Non credo sia utile richiamare le questioni relative alle cosiddette res mixtæ poiché quest’ultime evocano, per propria natura, la competenza sia dell’autorità civile quanto dell’autorità religiosa (come nel caso della tutela del patrimonio artistico) e potrebbero far sorgere anche conflitti. Ma lo Stato non ha mai detto di non celebrare messa: ha vietato gli assembramenti per ragioni di salute (che comportano la non celebrazione cum populo… - ma questa è un’altra questione…) e lo fa sul “proprio territorio”. La salute e l’ordine pubblico non sono competenza mista: è cosa che riguarda solo la pubblica autorità, è cosa della Repubblica. Invero la tutela pubblica della sicurezza, la protezione della salute, della morale comune dei diritti e delle libertà altrui sono diritti che godono di un maggior favor iuris della stessa libertà di culto e sono tutte appannaggio dello Stato. Altra cosa sarebbe l’impedire la celebrazione della messa in sé anche se, a mio modesto avviso, non riguarderebbe più le res mixtæ ma la libertà di culto che è altra cosa.
Il nostro interlocutore ha messo insieme un po’ di cose e ha fatto un po’ di confusione circa la questione della competenza nei luoghi di culto su territorio italiano tirando in ballo i Patti, confondendo la sovranità del Sommo pontefice estesa sulle zone di extraterritorialità con le competenze regolate dello Stato circa i luoghi di culto, cattolici e non, per motivi di sicurezza e salute.
Che poi la forza pubblica più che sospendere la messa, come accaduto in certi casi, avrebbe dovuto allontanare le persone è altra questione: ma al prete era fatto obbligo di non celebrare a porte aperte per evitare assembramenti, e questo lo sapeva; ma forse anche a lui è apparso dover far parte di quei pretendenti ostinati che confondo idee e diritto o semplicemente è tale perché ha idee confuse e quindi pretestuose.





[i] Il riferimento è ad un commento apparso su un profilo privato. Per tale motivo non cito il nome dell’interlocutore.
[iii] L’Accordo fu firmato dall’on. Bettino Craxi, all’epoca Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, e, per la Santa Sede, dal Card. Agostino Casaroli, l’allora Segretario di Stato della Santa Sede. Fu ratificato dallo Stato italiano con la Lg n. 121, 25 marzo 1985 (alla ratifica venne aggiunto il Protocollo addizionale).
[viii] In realtà i Patti lateranensi sono formati da tre distinti documenti: il Trattato, la Convenzione Finanziaria ed il Concordato. Per un approfondimento giuridico circa i rapporti tra Repubblica italiana e Santa Sede si consulti G. Dalla Torre, La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e Comunità politica, Roma 2007, 156-157; per il contesto ed il giudizio storico si veda G. Martina, Storia della Chiesa. Da Lutero ai nostri giorni. L’età contemporanea, vol. IV, Brescia 1998, 158-169; si veda anche l’utile R. Ricciotti, La ferita sanata. I Patti lateranensi e l’accordo di Villa Madama fra storia, politica e diritto, Rimini 2004.
[ix] Cfr. G. Dalla Torre, Lezioni di diritto canonico, Torino 2018, 331.
[x] Cfr. ad es. Lg 22 novembre 1988, n. 517: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia, art. 11, c. 2. http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/88L517.html
[xi] Ratifica in Italia del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali si ha nel 1977.
[xii] Legge 25 ottobre 1977, n. 881, art. 18, c. 3.
[xiii] Cfr. G. Rochat, Regime fascista e chiese evangeliche, Torino 1990, 272-273.






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