“Unum Missae celebrandae ritum”. La posizione giuridica e teologica del Messale del 1962

 


La vicenda del Messale del 1962 non è una disputa burocratica, ma un nodo teologico ed ecclesiale che ha segnato la vita liturgica degli ultimi decenni. Da Paolo VI il rito ordinario della Chiesa latina è unico. La tradizione liturgica vive oggi nella forma riformata del Concilio Vaticano II, mentre il 1962 rimane patrimonio (valido) storico e non rito vigente, aprendo una questione eminentemente teologica e pastorale per chi ne permette, difende e sostiene l’uso.

 


Teofane di Creta, Ultima Cena, tempera su tavola, XVI secolo, Monastero di Stavronikita, Monte Athos.

 

 

Umberto Rosario Del Giudice

 

Nelle ultime settimane, e grazie anche al dibattito acceso sul blog di Andrea Grillo, la questione del Vetus Ordo (VO) e il cosiddetto “scisma di luglio” hanno riportato al centro l’interrogativo sulla forma liturgica che oggi esprime la fede comune della Chiesa. Intendo ancora portare un piccolo contributo al dibattito, per cercare di chiarirmi e chiarire alcune questioni che sono il nodo concettuale e teologico (e non burocratico) della questione. Credo che la discussione sul rapporto tra il Messale del 1962 (Vetus Ordo) e il Messale di Paolo VI (Novus Ordo) sia spesso appesantita da equivoci terminologici e da una lettura burocratese dei documenti. Ancora più spesso, si è condizionati da una logica giuridica esasperata ed esasperante, che rischia di trasformare la liturgia in un campo di interesse amministrativistico anziché teologico. E questo è il pericolo più grande che si può correre, e che si è corso…

Il Diritto canonico, che si distingue da tutti gli ordinamenti, soprattutto da quelli di civil law, non è un sistema rigidissimo e ha conservato la capacità di integrare norme e pastorale ricorrendo a strumenti di elasticità quali equità, dispensa, privilegio, consuetudine, tolleranza e dissimulazione. Questa flessibilità è essenziale per comprendere correttamente la posizione del Messale del 1962 nella Chiesa contemporanea. A questo tipo di flessibilità in parte si è ricorso prima e dopo Summorum pontificum (SP) e il motivo e le argomentazioni erano prettamente “teologiche”, se così si vogliono chiamare, non giuridiche. Cercherò di esporre la tesi secondo la quale l’impostazione di SP ha cercato di difendere una scelta (trasformando la deroga in lecito uso universale) con argomenti “teologici” che hanno travolto la logica giuridica e si sono rivelati argomenti non teologicamente fondanti se non sulla “potestà” del pontefice. Per fare questo ripercorro brevemente l’iter giuridico. I testi a cui farò riferimento sono: Missale Romanum di Paolo VI del 1969 (MR), Summorum Pontificum di Benedetto XVI del 2007 (SP) e Traditionis custodes di Francesco del 2021 (TC). Mi sembra che seguendo la forma di questi documenti emerga con forza che il nodo non è primariamente giuridico, ma teologico ed ecclesiologico. Per tale motivo la stessa comprensione della vicenda e della sua ricaduta sul rito vigente rimanda più a questioni teologico-ecclesiologiche che giuridiche in sé.

 

1. Missale Romanum (1969): obrogazione e disciplina ordinaria

La Costituzione apostolica Missale Romanum non contiene una formula esplicita di abrogazione del Messale precedente: il pastore, il giurista, il teologo, il liturgista… non troveranno una dicitura del genere “è abrogato il Messale di Pio V”. Questo dato è stato talvolta interpretato come una continuità normativa. In realtà, nel diritto liturgico la promulgazione di un nuovo Messale produce automaticamente un effetto obrogativo: la norma nuova sostituisce la precedente, che cessa di essere ordinaria. Così Paolo VI in MR lo afferma con una clausola giuridica inequivocabile: «Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis».

Questa formula non è ornamentale o giuridicamente equivoca: è la clausola tipica con cui si stabilisce una “nuova legge”; e, in questo caso, si costituisce che il nuovo Messale è l’unico rito ordinario della Chiesa latina secondo i desiderata del Concilio Vaticano II. Allo stesso tempo, il Messale del 1962 non è “abrogato direttamente” (vale a dire con espressione diretta: “da oggi è abrogato…”) perché non serve una abrogazione espressa: la disciplina liturgica opera per sostituzione del libro vigente secondo la logica propria del diritto liturgico. E anche questo è un principio giuridico (can. 2 e can. 20; segnalo che sull’interpretazione di questi canoni non c’è unanimità: ma per quanto qui argomentato questo per ora non è rilevante).

Cosa è stato stabilito con la Costituzione MR del 1969? È stata stabilita e promulgata la nuova composizione del Messale Romano. Legge posteriore “abroga la precedente… se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente”.

Due elementi saltano all’occhio e che bisogna ricordare: che il Pontefice rimanda al Concilio appena celebrato e che lo fa con una Costituzione apostolica (non una Bolla o un Motu proprio, il che significa, per i giuristi, prestare attenzione alle fonti gerarchiche). Elementi comuni con la promulgazione del Missale del 1570 di Pio V. Dunque, ci troviamo davanti a due Costituzioni in continuità con i relativi concili (Trento e Vaticano II).

 

2. Summorum Pontificum (2007): introduzione dell’uso legittimo secondo il paradigma della continuità, oltre la deroga (o indulto)

In SP (Motu proprio, e quindi “inferiore” di una Costituzione dal punto di vista della gerarchia delle fonti), si afferma che il Messale del 1962 non sarebbe stato “mai abrogato”; così facendo però non si descrive la prassi canonica tradizionale. Si sta compiendo un’operazione diversa: si introduce una “deroga ampia”, fondata su una premessa interpretativa e teologica. Quell’affermazione non fotografa una continuità normativa preesistente ma crea un’eccezione alla disciplina ordinaria stabilita da Paolo VI. Per farlo ha bisogno di dichiarare che tra VO e NO c’è continuità e che, dal punto di vista teologico (ovvero della validità in sé) VO non è mai stato abrogato.

SP è chiaro: il Messale del 1962 non sarebbe mai stato “abrogato” ma non dice perché né riporta l’assenza della formula esplicita di abrogazione in Missale Romanum. In realtà, appare evidente che la affermazione secondo la quale il Messale del 1962 non sarebbe stato abrogato non è giuridica ma teologica: rimanda non al dato giuridico ma alla questione della “forma” sacramentale. SP introduce una lettura teologica a due livelli: da una parte lega la “validità” del sacramento non al rito vigente ma al rito in sé, e dall’altra, riafferma che il rito lo stabilisce l’autorità competente e non la consuetudine. Dunque, Benedetto XVI, Pontefice, aveva la facoltà di farlo, e lo ha fatto: ha legato la validità all’aspetto esclusivamente sacramentale e non ha inteso (né poteva) implicare la vigenza liturgica. Se avesse voluto inficiare la vigenza avrebbe dovuto riscrivere una costituzione e soprattutto formulare una teoria del “doppio rito vigente”. Cosa che non ha fatto. Tant’è che un rito può essere valido nella sua storia e tuttavia non vigente nella disciplina attuale. Ed è su questo livello che va inteso SP. D’altra parte, nessuno muoverebbe rimostranze di illegittimità e di invalidità di quelle Messe celebrate con il VO sotto SP. Per questo qui bisogna fare molta attenzione: l’argomento sulla validità è altamente ambigua se si confonde validità con vigenza e obrogazione giuridica con abrogazione sacramentale. Un rito valido dal XVI al XX secolo non può essere “rinnegato” totalmente sul piano teologico, tenendo conto contesti storici e prassi ecclesiale. D’altra parte, la Chiesa ha sempre avuto la possibilità e l’autorità di introdurre elementi ad validitatem anche per la sola forma sacramentale (si pensi alla delega formale per i diaconi che assistono al matrimonio, e così via…): nel caso del VO l’argomentazione si vuole far reggere sulla forza non di una introduzione di un rito ma sulla validità che il rito aveva prima del rinnovamento. Per questo si deduce che “il rito non è mai stato abrogato” con consapevolezza teologica e superando e flettendo la logica giuridica ordinaria. Dunque la questione diventa teologica e apre un nuovo spazio normativo con “deroga universale”: e se c’è “deroga”, vi è necessariamente un “ordinario”. Tuttavia, se dal punto di vista giuridico, il Pontefice aveva facoltà di aprire uno spazio “extra ordinario”, come di fatto ha aperto, dal punto di vista giuridico riafferma un solo “ordinario”.

Per questo motivo SP non può essere interpretato come la “rivelazione” di una mancata abrogazione: è la creazione di una disciplina eccezionale, che permette l’uso del Messale del 1962 come forma extraordinaria (fuori dall’ordinario) appoggiandosi su un’argomentazione della forza di validità che il rito aveva prima del Concilio e che avrebbe continuato ad avere. Ma questo argomento non ha forza giuridica (vedi obrogazione) solo, al massimo, (astrattamente) teologica. Ed è su quest’ultima che si è voluto fare leva. La distinzione tra disciplina ordinaria (MR 1969) e disciplina derogatoria universalizzata (SP 2007) è essenziale per evitare equivoci giuridici; basta ricordare che, sul gioco della validità teologica del rito che apre una nuova disposizione giuridica, l’uso del VO con SP è dichiarato “uso universale” secondo un paradigma della continuità (e della validità continua). Ma, va ribadito, il “gioco” non è giuridico in sé poiché il Diritto liturgico conosce un solo rito per la Chiesa latina dipendente dalla riforma conciliare. D’altra parte, questo principio è ricordato dalla stessa SP che richiama la “straordinarietà” (fuori ordinario, fuori norma) del VO. Per intenderci, così il VO sarebbe valutato come praeter ius, fuori diritto, non come contra ius, contro il diritto. La delicata operazione però per essere articolata, lega il VO al diritto di ogni singolo sacerdote di “scegliere” la forma del rito, universalizzandone l’uso. Si fa passare una deroga di uso universale come se fosse una nonabrogazione giuridica del precedente rito mentre l’obrogazione c’era (e non si può misconoscere) e la deroga universale è l’estensione di un indulto del 1984. Il dramma/capolavoro è che tutto questo dal punto di vista giuridico tiene e (ha) funziona(to); mentre dal punto di vista teologico fa difficoltà a conciliarsi con Concilio Vaticano II e la sua riforma aprendo spazi di due lex orandi con due patrimoni diversi per indole, natura, scopo e contesto, sebbene in perfetta continuità. Il dettato normativo di SP, per chi scrive, appare, al di là della “flessibilità” del diritto canonico, una trappola teologica che ha richiesto il chiarimento di TC.

 

3. Traditionis custodes (2021): disciplina ordinaria ed esclusione uso universale

Anche Papa Francesco, con Traditionis custodes (TC), non abroga il Messale del 1962 perché non ha bisogno di farlo. Il Pontefice rimuove il paradigma dell’uso universale introdotto come deroga stabile da Benedetto XVI e ricolloca il rito antico nel suo statuto proprio: un libro non più vigente come forma ordinaria e tale è per TC e per SP. Questa linearità basta anche per ricordare che l’abrogazione giuridica c’era. TC non inventa nulla: riporta la disciplina al suo corso naturale, quello stabilito da Missale Romanum come riforma voluta dal Concilio Vaticano II. Ricorda inoltre che, in questo contesto, l’uso del VO è contra ius e non un “diritto universale”, ristabilendo l’unicità del rito. Dire che SP abbia “creato un’eccezione universale” e TC abbia “ristabilito l’unica disciplina ordinaria” non è una semplificazione: è la descrizione esatta del processo giuridico. Ma tale processo normativo si è appoggiato su una interpretazione teologica che SP ha introdotto circa l’abrogazione/validità con l’argomento del paradigma della continuità per il quale “la Chiesa non può abolire un rito immemore”. Una posizione “teologica”, non giuridica. E infatti nessuno lo ha abolito esplicitamente perché dal punto di vista giuridico basta stabilire quale sia il rito: la Chiesa ha stabilito (con MR) e ribadito (con TC) quale rito esprime oggi la fede comune. Il rito antico rimane “storicamente valido”, ma non normativamente vigente: questa distinzione è decisiva. Confondere livello teologico con livello giuridico è un’ambiguità che l’autorità e i teologi non possono permettersi.

Ma qui iniziano i problemi: la questione teologica…

D’altra parte, un buon canonista diceva: “dite cosa volete fare e noi vi daremo la possibilità di farlo rimanendo nella struttura del lecito e del legittimo…”. Ma cosa vuole essere la Chiesa lo ha detto il Concilio Vaticano II: di questo i teologi devono dare conto.

 

4. Il nodo decisivo: non la giuridicità del rito, ma la sua teologia

Dunque, la domanda “il rito del 1962 è stato abrogato oppure no?” è fuorviante se isolata e se ricondotta alla sola norma poiché la “norma” di per sé è chiara, ma il SP rilancia dal punto di vista teologico (e “flette” il diritto liturgico con un Motu proprio): va notato anche che SP non avrebbe avuto i mezzi per flettere il Codice senza il Concilio Vaticano II che fa della “pastorale” il cardine della sua costituzionalità. Tuttavia, SP ha piegato il Diritto liturgico stabilendo un uso universale del VO, pur essendo il rito riformato quello voluto dal Concilio stesso! Per questo è sempre più evidente che la questione decisiva è teologica, non normativa, poiché la norma conosce un solo rito (mentre SP fa passare il VO da contra legem a praeter legem).

Molto volentieri inviterei a rileggere MR del 1969 in cui è chiaramente espressa la necessità e la forma della riforma secondo il Concilio Vaticano II. Il rito riformato incarna la teologia del Vaticano II e lo fa in piena continuità con la tradizione. Paolo VI, in Missale Romanum, spiega che la riforma liturgica non è un atto burocratico, ma un atto teologico e che il nuovo Messale incarna le espressioni del Concilio Vaticano II e si deve pensare non come atto improvvisato ma in continuità con la tradizioe (“Missalis Romani renovatio nequaquam ex improviso inducta putanda est”). Qui appare la vera “continuità” della tradizione. D’altra parte, lo stesso Paolo VI ricorda che il rito del 1570 è stato rivisto avendo a disposizione studi e fonti più antiche: “Se infatti, dopo il Concilio di Trento, molto ha contribuito alla revisione del Messale Rοmano lo studio degli antichi manoscritti dello Biblioteca Vaticana e di altri, raccolti da ogni parte, come dice la costituzione apostolica Quoniam primum del Nostro Predecessore san Pio V, da allora sono state scoperte e pubblicate le più antiche fonti liturgiche…”. Ergo, il NO è stato pensato tenendo conto dell’intera tradizione liturgica, non solo di quella tridentina o immediatamente pretridentina con riferimento al Messale del 1490 (Alessandro VI) e ai messali quattrocenteschi della tradizione durandiana, che documentano solo la fase finale dell’evoluzione di “un rito romano medievale” che raccoglieva la pluritradizione dei sacramentari e degli usi locali.

 

Conclusione: autorità, continuità e discernimento ecclesiale

La sequenza dei documenti mostra con chiarezza che MR (Costituzione) stabilisce il NO come unico rito ordinario (con obrogazione o abrogazione indiretta); SP (Motu proprio) introduce l’uso universale fondato su una premessa interpretativa teologica (tale premessa è di fatto una “deroga ampia” che elimina la necessità di un indulto precedentemente introdotta dal Documento della Congregazione per il Culto dal titolo Quattuor abhinc annos del 1984)[1]; TC (Motu proprio) rimuove la logica dell’uso universale introdotta da SP e ripristina la logica dell’uso ordinario dell’unica disciplina ordinaria con eventuali dispense che sono però “eccezioni” eventualmente concesse “solo tramite autorizzazione del Vescovo diocesano” il quale deve consultare la Sede Apostolica per i sacerdoti ordinati dopo il Motu proprio.

Il Messale del 1962 non è cancellato dalla storia della Chiesa; anzi è superato da MR del 1969. Dunque il Messale del 1962 è non vigente, perché la Chiesa, con autorità e motivazione teologica, ha scelto il rito riformato come espressione della sua fede nel solco e attraverso il dettato del Concilio Vaticano II. La validità sacramentale non implica la vigenza liturgica: un rito può essere valido nella sua storia e tuttavia non vigente nella disciplina attuale. L’ambiguità nasce nel momento in cui la “non abrogazione” si fa valere con motivazioni giuridiche mentre è nata con motivazioni ecclesiologiche e quindi con l’intenzione di evitare uno scisma: cosa che però ha prodotto uno scisma pratico e culturale nel patrimonio cattolico attualmente in atto ben più esteso di quello dello scorso luglio. Il dibattito non si risolve con formule giuridiche, ma con una comprensione più ampia della natura del rito: il patrimonio della Chiesa si trasmette soprattutto e anche attraverso l’unico rito che, oggi, è quello relativo alla riforma del Concilio Vaticano II. D’altra parte, la Chiesa cattolica latina ha stabilito un'unica forma liturgica dal XVI secolo e tale principio è stabilito dalla Costituzione di Pio V (“cum unum in Ecclesia Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime deceat”). Perché, di quella Costituzione, non assumiamo anche questo dato giuridico chiaro? Ma se proprio si vuole (e si deve) riprendere le fonti, meglio leggere anche l’Epistola “sub anulo piscatoris” che Clemente VIII fece introdurre all’inizio del Messale di Pio V il 7 luglio 1604 in cui, avendo constatato abusi diffusi (eliminazione versione biblica usata per Introiti, Graduali e Offertori; testo delle Epistole e dei Vangeli modificato; introduzioni insolite ai Vangeli; modifiche parti Messale…), richiama la necessità di usare «una sola e medesima forma di celebrazione, e osserviamo un unico rito e un’unica disciplina in questo ineffabile e tremendo sacrificio» (“una et eadem celebrandi ratione, uniusque officii et ritus observatione in hoc ineffabili et tremendo sacrificio utamur”).

In questo contesto teologico e giuridico, l’uso del VO va inteso non come uso universale legittimo senza che si rimandi a discorsi ad validitatem, ma solo come eventuale deroga ad personam. Resta la questione di quale Ordinario oggi possa davvero chiedere deroga ad personam o ad istitutum senza considerare la grave rottura con il rito vigente che in sé porta tutto il patrimonio della Chiesa cattolica così come presentato dalle Costituzioni del Concilio Vaticano II.

Il VO non è un secondo rito romano e non lo è mai stato dopo il 1969: è un libro non più vigente di un rito il cui uso era permesso per indulto, poi per uso universale, poi per indulto eccezionale e particolare. E si riparte da qui per evitare confusioni.



[1] Si noti che in questo “Indulto” del 1984 si afferma che:

«L’uso del Messale Romano secondo l’edizione tipica dell’anno 1962 è consentito, osservate però le seguenti norme:

a) Sia chiaro, senza ambiguità e anche pubblicamente, che tale sacerdote e tali fedeli non hanno alcuna parte con coloro che mettono in dubbio la legittima autorità e la correttezza dottrinale del Missale Romanum promulgato da Paolo VI, Romano Pontefice, nell’anno 1970;

b) Tale celebrazione si compia soltanto per l’utilità di quei gruppi che la richiedono; inoltre nelle chiese e negli oratori che il Vescovo diocesano avrà designato (e non nelle chiese parrocchiali, a meno che il Vescovo non lo conceda in casi straordinari); e nei giorni e condizioni approvati dal medesimo Vescovo, sia in forma consuetudinaria, sia mediante atti specifici.

c) Tale celebrazione si compia secondo il Messale del 1962 e in lingua latina.

d) Non vi sia alcuna commistione tra i riti e i testi dell’uno e dell’altro Messale.

e) Ogni Vescovo informerà questa Congregazione delle concessioni da lui date e, trascorso un anno dalla concessione dell’indulto, del risultato ottenuto dalla sua applicazione. Questa concessione, segno della sollecitudine con cui il Padre comune accompagna tutti i suoi figli, dovrà essere applicata senza alcun pregiudizio per la riforma liturgica che deve essere osservata nella vita di ogni Comunità ecclesiale».

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