“Unum Missae celebrandae ritum”. La posizione giuridica e teologica del Messale del 1962
La vicenda del Messale del 1962 non è una disputa burocratica, ma un nodo teologico ed ecclesiale che ha segnato la vita liturgica degli ultimi decenni. Da Paolo VI il rito ordinario della Chiesa latina è unico. La tradizione liturgica vive oggi nella forma riformata del Concilio Vaticano II, mentre il 1962 rimane patrimonio (valido) storico e non rito vigente, aprendo una questione eminentemente teologica e pastorale per chi ne permette, difende e sostiene l’uso.
Teofane
di Creta, Ultima Cena, tempera su tavola, XVI secolo, Monastero di
Stavronikita, Monte Athos.
Umberto Rosario Del Giudice
Nelle
ultime settimane, e grazie anche al dibattito acceso sul blog di Andrea Grillo,
la questione del Vetus Ordo (VO) e il cosiddetto “scisma di luglio”
hanno riportato al centro l’interrogativo sulla forma liturgica che oggi
esprime la fede comune della Chiesa. Intendo ancora portare un piccolo contributo
al dibattito, per cercare di chiarirmi e chiarire alcune questioni che sono il
nodo concettuale e teologico (e non burocratico) della questione. Credo che la
discussione sul rapporto tra il Messale del 1962 (Vetus Ordo) e il
Messale di Paolo VI (Novus Ordo) sia spesso appesantita da equivoci
terminologici e da una lettura burocratese dei documenti. Ancora più spesso, si
è condizionati da una logica giuridica esasperata ed esasperante, che rischia
di trasformare la liturgia in un campo di interesse amministrativistico anziché
teologico. E questo è il pericolo più grande che si può correre, e che si è
corso…
Il
Diritto canonico, che si distingue da tutti gli ordinamenti, soprattutto da
quelli di civil law, non è un sistema rigidissimo e ha conservato la
capacità di integrare norme e pastorale ricorrendo a strumenti di elasticità
quali equità, dispensa, privilegio, consuetudine, tolleranza e dissimulazione.
Questa flessibilità è essenziale per comprendere correttamente la posizione del
Messale del 1962 nella Chiesa contemporanea. A questo tipo di flessibilità in
parte si è ricorso prima e dopo Summorum pontificum (SP) e il motivo e
le argomentazioni erano prettamente “teologiche”, se così si vogliono chiamare,
non giuridiche. Cercherò di esporre la tesi secondo la quale l’impostazione di
SP ha cercato di difendere una scelta (trasformando la deroga in lecito uso
universale) con argomenti “teologici” che hanno travolto la logica giuridica e
si sono rivelati argomenti non teologicamente fondanti se non sulla “potestà”
del pontefice. Per fare questo ripercorro brevemente l’iter giuridico. I testi
a cui farò riferimento sono: Missale Romanum di Paolo VI del 1969 (MR), Summorum
Pontificum di Benedetto XVI del 2007 (SP) e Traditionis custodes di
Francesco del 2021 (TC). Mi sembra che seguendo la forma di questi documenti
emerga con forza che il nodo non è primariamente giuridico, ma teologico ed
ecclesiologico. Per tale motivo la stessa comprensione della vicenda e della
sua ricaduta sul rito vigente rimanda più a questioni teologico-ecclesiologiche
che giuridiche in sé.
1. Missale Romanum (1969): obrogazione e disciplina ordinaria
La
Costituzione apostolica Missale Romanum non contiene una formula
esplicita di abrogazione del Messale precedente: il pastore, il giurista, il
teologo, il liturgista… non troveranno una dicitura del genere “è abrogato il
Messale di Pio V”. Questo dato è stato talvolta interpretato come una
continuità normativa. In realtà, nel diritto liturgico la promulgazione di un
nuovo Messale produce automaticamente un effetto obrogativo: la norma nuova
sostituisce la precedente, che cessa di essere ordinaria. Così Paolo VI in MR lo
afferma con una clausola giuridica inequivocabile: «Nostra haec autem
statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore
volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus
Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam
peculiari mentione et derogatione dignis».
Questa
formula non è ornamentale o giuridicamente equivoca: è la clausola tipica con
cui si stabilisce una “nuova legge”; e, in questo caso, si costituisce che il
nuovo Messale è l’unico rito ordinario della Chiesa latina secondo i desiderata
del Concilio Vaticano II. Allo stesso tempo, il Messale del 1962 non è
“abrogato direttamente” (vale a dire con espressione diretta: “da oggi è abrogato…”)
perché non serve una abrogazione espressa: la disciplina liturgica opera per
sostituzione del libro vigente secondo la logica propria del diritto liturgico.
E anche questo è un principio giuridico (can. 2 e can. 20; segnalo che
sull’interpretazione di questi canoni non c’è unanimità: ma per quanto qui
argomentato questo per ora non è rilevante).
Cosa
è stato stabilito con la Costituzione MR del 1969? È stata stabilita e
promulgata la nuova composizione del Messale Romano. Legge posteriore “abroga
la precedente… se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella,
oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente”.
Due
elementi saltano all’occhio e che bisogna ricordare: che il Pontefice rimanda
al Concilio appena celebrato e che lo fa con una Costituzione apostolica
(non una Bolla o un Motu proprio, il che significa, per i
giuristi, prestare attenzione alle fonti gerarchiche). Elementi comuni con la
promulgazione del Missale del 1570 di Pio V. Dunque, ci troviamo davanti a due
Costituzioni in continuità con i relativi concili (Trento e Vaticano II).
2. Summorum Pontificum (2007): introduzione dell’uso legittimo secondo il paradigma della continuità, oltre la deroga (o indulto)
In
SP (Motu proprio, e quindi “inferiore” di una Costituzione dal
punto di vista della gerarchia delle fonti), si afferma che il Messale del 1962
non sarebbe stato “mai abrogato”; così facendo però non si descrive la prassi
canonica tradizionale. Si sta compiendo un’operazione diversa: si introduce una
“deroga ampia”, fondata su una premessa interpretativa e teologica. Quell’affermazione
non fotografa una continuità normativa preesistente ma crea un’eccezione alla
disciplina ordinaria stabilita da Paolo VI. Per farlo ha bisogno di dichiarare
che tra VO e NO c’è continuità e che, dal punto di vista teologico (ovvero
della validità in sé) VO non è mai stato abrogato.
SP
è chiaro: il Messale del 1962 non sarebbe mai stato “abrogato” ma non dice
perché né riporta l’assenza della formula esplicita di abrogazione in Missale
Romanum. In realtà, appare evidente che la affermazione secondo la quale il
Messale del 1962 non sarebbe stato abrogato non è giuridica ma teologica:
rimanda non al dato giuridico ma alla questione della “forma” sacramentale. SP
introduce una lettura teologica a due livelli: da una parte lega la “validità”
del sacramento non al rito vigente ma al rito in sé, e dall’altra, riafferma
che il rito lo stabilisce l’autorità competente e non la consuetudine. Dunque, Benedetto
XVI, Pontefice, aveva la facoltà di farlo, e lo ha fatto: ha legato la validità
all’aspetto esclusivamente sacramentale e non ha inteso (né poteva) implicare
la vigenza liturgica. Se avesse voluto inficiare la vigenza avrebbe dovuto riscrivere
una costituzione e soprattutto formulare una teoria del “doppio rito vigente”.
Cosa che non ha fatto. Tant’è che un rito può essere valido nella sua storia e
tuttavia non vigente nella disciplina attuale. Ed è su questo livello che va
inteso SP. D’altra parte, nessuno muoverebbe rimostranze di illegittimità e di
invalidità di quelle Messe celebrate con il VO sotto SP. Per questo qui bisogna
fare molta attenzione: l’argomento sulla validità è altamente ambigua se si
confonde validità con vigenza e obrogazione giuridica con abrogazione
sacramentale. Un rito valido dal XVI al XX secolo non può essere “rinnegato”
totalmente sul piano teologico, tenendo conto contesti storici e prassi
ecclesiale. D’altra parte, la Chiesa ha sempre avuto la possibilità e
l’autorità di introdurre elementi ad validitatem anche per la sola forma
sacramentale (si pensi alla delega formale per i diaconi che assistono al
matrimonio, e così via…): nel caso del VO l’argomentazione si vuole far reggere
sulla forza non di una introduzione di un rito ma sulla validità che il rito
aveva prima del rinnovamento. Per questo si deduce che “il rito non è mai stato
abrogato” con consapevolezza teologica e superando e flettendo la logica
giuridica ordinaria. Dunque la questione diventa teologica e apre un nuovo
spazio normativo con “deroga universale”: e se c’è “deroga”, vi è
necessariamente un “ordinario”. Tuttavia, se dal punto di vista giuridico, il
Pontefice aveva facoltà di aprire uno spazio “extra ordinario”, come di fatto ha
aperto, dal punto di vista giuridico riafferma un solo “ordinario”.
Per
questo motivo SP non può essere interpretato come la “rivelazione” di una
mancata abrogazione: è la creazione di una disciplina eccezionale, che permette
l’uso del Messale del 1962 come forma extraordinaria (fuori dall’ordinario)
appoggiandosi su un’argomentazione della forza di validità che il rito aveva
prima del Concilio e che avrebbe continuato ad avere. Ma questo argomento non
ha forza giuridica (vedi obrogazione) solo, al massimo, (astrattamente) teologica.
Ed è su quest’ultima che si è voluto fare leva. La distinzione tra disciplina
ordinaria (MR 1969) e disciplina derogatoria universalizzata (SP 2007) è
essenziale per evitare equivoci giuridici; basta ricordare che, sul gioco della
validità teologica del rito che apre una nuova disposizione giuridica, l’uso
del VO con SP è dichiarato “uso universale” secondo un paradigma della
continuità (e della validità continua). Ma, va ribadito, il “gioco” non è
giuridico in sé poiché il Diritto liturgico conosce un solo rito per la Chiesa
latina dipendente dalla riforma conciliare. D’altra parte, questo principio è ricordato
dalla stessa SP che richiama la “straordinarietà” (fuori ordinario, fuori norma)
del VO. Per intenderci, così il VO sarebbe valutato come praeter ius,
fuori diritto, non come contra ius, contro il diritto. La delicata
operazione però per essere articolata, lega il VO al diritto di ogni singolo sacerdote
di “scegliere” la forma del rito, universalizzandone l’uso. Si fa passare una
deroga di uso universale come se fosse una non‑abrogazione giuridica del precedente rito mentre l’obrogazione c’era
(e non si può misconoscere) e la deroga universale è l’estensione di un indulto
del 1984. Il dramma/capolavoro è che tutto questo dal punto di vista giuridico
tiene e (ha) funziona(to); mentre dal punto di vista teologico fa difficoltà a
conciliarsi con Concilio Vaticano II e la sua riforma aprendo spazi di due lex
orandi con due patrimoni diversi per indole, natura, scopo e contesto, sebbene
in perfetta continuità. Il dettato normativo di SP, per chi scrive, appare, al
di là della “flessibilità” del diritto canonico, una trappola teologica che ha
richiesto il chiarimento di TC.
3. Traditionis custodes (2021): disciplina ordinaria ed esclusione uso universale
Anche
Papa Francesco, con Traditionis custodes (TC), non abroga il Messale del
1962 perché non ha bisogno di farlo. Il Pontefice rimuove il paradigma dell’uso
universale introdotto come deroga stabile da Benedetto XVI e ricolloca il rito
antico nel suo statuto proprio: un libro non più vigente come forma ordinaria e
tale è per TC e per SP. Questa linearità basta anche per ricordare che
l’abrogazione giuridica c’era. TC non inventa nulla: riporta la disciplina al
suo corso naturale, quello stabilito da Missale Romanum come riforma
voluta dal Concilio Vaticano II. Ricorda inoltre che, in questo contesto, l’uso
del VO è contra ius e non un “diritto universale”, ristabilendo l’unicità
del rito. Dire che SP abbia “creato un’eccezione universale” e TC abbia
“ristabilito l’unica disciplina ordinaria” non è una semplificazione: è la
descrizione esatta del processo giuridico. Ma tale processo normativo si è
appoggiato su una interpretazione teologica che SP ha introdotto circa
l’abrogazione/validità con l’argomento del paradigma della continuità per il
quale “la Chiesa non può abolire un rito immemore”. Una posizione “teologica”,
non giuridica. E infatti nessuno lo ha abolito esplicitamente perché dal punto
di vista giuridico basta stabilire quale sia il rito: la Chiesa ha stabilito (con
MR) e ribadito (con TC) quale rito esprime oggi la fede comune. Il rito antico
rimane “storicamente valido”, ma non normativamente vigente: questa distinzione
è decisiva. Confondere livello teologico con livello giuridico è un’ambiguità
che l’autorità e i teologi non possono permettersi.
Ma
qui iniziano i problemi: la questione teologica…
D’altra
parte, un buon canonista diceva: “dite cosa volete fare e noi vi daremo la
possibilità di farlo rimanendo nella struttura del lecito e del legittimo…”. Ma
cosa vuole essere la Chiesa lo ha detto il Concilio Vaticano II: di questo i
teologi devono dare conto.
4. Il nodo decisivo: non la giuridicità del rito, ma la sua teologia
Dunque,
la domanda “il rito del 1962 è stato abrogato oppure no?” è fuorviante se
isolata e se ricondotta alla sola norma poiché la “norma” di per sé è chiara,
ma il SP rilancia dal punto di vista teologico (e “flette” il diritto liturgico
con un Motu proprio): va notato anche che SP non avrebbe avuto i mezzi per
flettere il Codice senza il Concilio Vaticano II che fa della “pastorale” il
cardine della sua costituzionalità. Tuttavia, SP ha piegato il Diritto
liturgico stabilendo un uso universale del VO, pur essendo il rito riformato
quello voluto dal Concilio stesso! Per questo è sempre più evidente che la
questione decisiva è teologica, non normativa, poiché la norma conosce un solo
rito (mentre SP fa passare il VO da contra legem a praeter legem).
Molto
volentieri inviterei a rileggere MR del 1969 in cui è chiaramente espressa la
necessità e la forma della riforma secondo il Concilio Vaticano II. Il rito
riformato incarna la teologia del Vaticano II e lo fa in piena continuità con
la tradizione. Paolo VI, in Missale Romanum, spiega che la riforma
liturgica non è un atto burocratico, ma un atto teologico e che il nuovo
Messale incarna le espressioni del Concilio Vaticano II e si deve pensare non
come atto improvvisato ma in continuità con la tradizioe (“Missalis Romani
renovatio nequaquam ex improviso inducta putanda est”). Qui appare la vera
“continuità” della tradizione. D’altra parte, lo stesso Paolo VI ricorda che il
rito del 1570 è stato rivisto avendo a disposizione studi e fonti più antiche: “Se
infatti, dopo il Concilio di Trento, molto ha contribuito alla revisione del
Messale Rοmano lo studio degli antichi manoscritti dello Biblioteca Vaticana e
di altri, raccolti da ogni parte, come dice la costituzione apostolica Quoniam
primum del Nostro Predecessore san Pio V, da allora sono state scoperte e
pubblicate le più antiche fonti liturgiche…”. Ergo, il NO è stato pensato
tenendo conto dell’intera tradizione liturgica, non solo di quella tridentina o
immediatamente pretridentina con riferimento al Messale del 1490 (Alessandro
VI) e ai messali quattrocenteschi della tradizione durandiana, che documentano solo
la fase finale dell’evoluzione di “un rito romano medievale” che raccoglieva la
pluritradizione dei sacramentari e degli usi locali.
Conclusione: autorità, continuità e discernimento ecclesiale
La
sequenza dei documenti mostra con chiarezza che MR (Costituzione) stabilisce il
NO come unico rito ordinario (con obrogazione o abrogazione indiretta); SP (Motu
proprio) introduce l’uso universale fondato su una premessa interpretativa
teologica (tale premessa è di fatto una “deroga ampia” che elimina la necessità
di un indulto precedentemente introdotta dal Documento della Congregazione per
il Culto dal titolo Quattuor abhinc annos del 1984)[1];
TC (Motu proprio) rimuove la logica dell’uso universale introdotta da SP e
ripristina la logica dell’uso ordinario dell’unica disciplina ordinaria con eventuali
dispense che sono però “eccezioni” eventualmente concesse “solo tramite
autorizzazione del Vescovo diocesano” il quale deve consultare la Sede
Apostolica per i sacerdoti ordinati dopo il Motu proprio.
Il
Messale del 1962 non è cancellato dalla storia della Chiesa; anzi è superato da
MR del 1969. Dunque il Messale del 1962 è non vigente, perché la Chiesa, con
autorità e motivazione teologica, ha scelto il rito riformato come espressione
della sua fede nel solco e attraverso il dettato del Concilio Vaticano II. La
validità sacramentale non implica la vigenza liturgica: un rito può essere
valido nella sua storia e tuttavia non vigente nella disciplina attuale. L’ambiguità
nasce nel momento in cui la “non abrogazione” si fa valere con motivazioni
giuridiche mentre è nata con motivazioni ecclesiologiche e quindi con
l’intenzione di evitare uno scisma: cosa che però ha prodotto uno scisma
pratico e culturale nel patrimonio cattolico attualmente in atto ben più esteso
di quello dello scorso luglio. Il dibattito non si risolve con formule
giuridiche, ma con una comprensione più ampia della natura del rito: il
patrimonio della Chiesa si trasmette soprattutto e anche attraverso l’unico
rito che, oggi, è quello relativo alla riforma del Concilio Vaticano II. D’altra
parte, la Chiesa cattolica latina ha stabilito un'unica forma liturgica dal XVI
secolo e tale principio è stabilito dalla Costituzione di Pio V (“cum unum
in Ecclesia Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime
deceat”). Perché, di quella Costituzione, non assumiamo anche questo dato
giuridico chiaro? Ma se proprio si vuole (e si deve) riprendere le fonti,
meglio leggere anche l’Epistola “sub anulo piscatoris” che Clemente VIII fece
introdurre all’inizio del Messale di Pio V il 7 luglio 1604 in cui, avendo
constatato abusi diffusi (eliminazione versione biblica usata per Introiti,
Graduali e Offertori; testo delle Epistole e dei Vangeli modificato; introduzioni
insolite ai Vangeli; modifiche parti Messale…), richiama la necessità di usare «una
sola e medesima forma di celebrazione, e osserviamo un unico rito e un’unica
disciplina in questo ineffabile e tremendo sacrificio» (“una et eadem
celebrandi ratione, uniusque officii et ritus observatione in hoc ineffabili et
tremendo sacrificio utamur”).
In
questo contesto teologico e giuridico, l’uso del VO va inteso non come uso
universale legittimo senza che si rimandi a discorsi ad validitatem, ma
solo come eventuale deroga ad personam. Resta la questione di quale
Ordinario oggi possa davvero chiedere deroga ad personam o ad
istitutum senza considerare la grave rottura con il rito vigente che in sé
porta tutto il patrimonio della Chiesa cattolica così come presentato dalle
Costituzioni del Concilio Vaticano II.
Il
VO non è un secondo rito romano e non lo è mai stato dopo il 1969: è un libro
non più vigente di un rito il cui uso era permesso per indulto, poi per uso
universale, poi per indulto eccezionale e particolare. E si riparte da qui per
evitare confusioni.
[1] Si noti
che in questo “Indulto” del 1984 si afferma che:
«L’uso del Messale Romano secondo l’edizione tipica
dell’anno 1962 è consentito, osservate però le seguenti norme:
a) Sia chiaro, senza ambiguità e anche pubblicamente,
che tale sacerdote e tali fedeli non hanno alcuna parte con coloro che mettono
in dubbio la legittima autorità e la correttezza dottrinale del Missale
Romanum promulgato da Paolo VI, Romano Pontefice, nell’anno 1970;
b) Tale celebrazione si compia soltanto per l’utilità
di quei gruppi che la richiedono; inoltre nelle chiese e negli oratori che il
Vescovo diocesano avrà designato (e non nelle chiese parrocchiali, a meno che
il Vescovo non lo conceda in casi straordinari); e nei giorni e condizioni
approvati dal medesimo Vescovo, sia in forma consuetudinaria, sia mediante atti
specifici.
c) Tale celebrazione si compia secondo il Messale del
1962 e in lingua latina.
d) Non vi sia alcuna commistione tra i riti e i testi
dell’uno e dell’altro Messale.
e) Ogni Vescovo informerà questa Congregazione delle
concessioni da lui date e, trascorso un anno dalla concessione dell’indulto,
del risultato ottenuto dalla sua applicazione. Questa concessione, segno della
sollecitudine con cui il Padre comune accompagna tutti i suoi figli, dovrà
essere applicata senza alcun pregiudizio per la riforma liturgica che deve
essere osservata nella vita di ogni Comunità ecclesiale».

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