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Visualizzazione dei post da gennaio, 2024

“Alterum excludit, alterum redintegrat”. Il caso

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  Donna convivente chiede sacramenti. I “chierici” della parrocchia le rispondono che “è illegittima” e non può accostarsi neanche alla penitenza.     Umberto Rosario Del Giudice   Il caso Vengo a sapere di un caso molto particolare. Lo espongo brevemente per poi tirare alcune conclusioni. Ida (nome di fantasia) è convivente da anni. Col suo compagno, col quale ha un figlio di dieci anni, vive con profondità e lealtà. Tre anni fa decide di avvicinarsi ai sacramenti e di chiedere la preparazione per la cresima e frequentare il (per-)corso prematrimoniale. Finiti entrambi i percorsi, per varie contingenze, non convola più a nozze e rimanda anche la cresima. Ida ora ha una piccola aspirazione: accompagnare come madrina la piccola nipote al battesimo. Decide così di riprendere il cammino di fede interrotto. Per capire il da farsi, manifesta le sue intenzioni al diacono della stessa parrocchia dove tre anni prima aveva compiuto il cammino. Il diacono, prima, e

“Castighi”: la formula dell’assoluzione dei religiosi diventa parte della traduzione tutta italiana? Un’ipotesi

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  Una breve ricerca apre nuove piste. L ’ Atto di dolore, nella versione italiana, interpolato a partire dall ’ assoluzione dei religiosi?     Umberto Rosario Del Giudice   Seguendo la pista “ de pœnis ” si arriva a restringere il campo: i “castighi meritati” fanno parte di un’orazione post litanica usata anche per l’assoluzione dei religiosi. Nel XIX secolo è attestata come formula di assoluzione per i terziari francescani. Nell’edizione del 1925 la formula prima posta alla fine del Rituale , è spostata in calce alla Capitolo “ De pœnitentia ”. Rimane lì anche nell’edizione del 1952, quella immediatamente antecedente all’ Ordo attuale. Riguarda l’assoluzione dei religiosi e cita, non nella formula né nell’atto di pentimento ma nell’orazione, un testo così traducile: « Mostraci, o Signore, la tua ineffabile misericordia: perché tu possa liberarci da tutti i nostri peccati e dai  castighi che meritiamo per essi ». Credo che il “castighi meritati” tra assoluzione ai r

I "castighi" dell'atto di dolore: confondere formule, tradizione e coscienze

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  Dietro la formula più conosciuta in italiano dell’atto di dolore una storia recente di precomprensione giuridica dell’atto sacramentale che non va ritenuta “tradizionale” ma che viene confusa come “la più tradizionale”. Bisogna far luce sulle parole del rito per riequilibrare e ricomprendere l’esperienza del cammino penitenziale.     Umberto Rosario Del Giudice   Atto di dolore e “castighi” italiani Dopo un passaggio dell’intervista di Fabio Fazio al Pontefice, l’interesse attorno ad una formulazione tutta italiana dell’atto di dolore, che comprenderebbe “i castighi meritati”, ha posto la necessità di verificare le fonti. Andrea Grillo ha aiutato a ricostruire le fonti e la posta in gioco rispetto alla dinamica rituale ricordando che la formula dell’atto di dolore, così come giace nel Rito della Penitenza (ovvero il testo pubblicato dalla CEI), differisce da quella presente nell’editio typica del 1974 [1] . Eccone la sinossi:   Ordo Pænitentiæ 1974 (n. 45) Rit

Fiducia supplicans: breve nota sulle note di alcune Conferenze episcopali

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    La strumentalizzazione di alcuni giornalisti offusca la vera posta in gioco: non lo scontro “contro Bergoglio” ma i contesti culturali e le tradizioni socio-religiose fanno da sfondo alle Note di alcune Conferenze episcopali. Ogni cultura ha propri tempi e propri spazi e ha bisogno di gradualità per comprendere ciò che accade in altri spazi e in altri tempi. Ma la dottrina non va confusa con la cultura.    Umberto Rosario Del Giudice   Nelle ultime settimane, e dopo la pubblicazione di Fiducia supplicans , da varie Conferenze episcopali sono state pubblicate delle Dichiarazioni  ( Note o Comunicati ), la maggior parte delle quali tese a confermare la lettura della Dichiarazione del Dicastero per la dottrina della fede, per la quale la “benedizione pastorale” non vale come riconoscimento di un “matrimonio per le coppie dello stesso sesso”, o a ribadire la totale esclusione delle “coppie dello stesso sesso” dalla vita sacramentale.   Evidenze Se le Conferenze episcop