C’erano due polacchi e due tedeschi
In ricordo di mons. Grocholewski: tra necessità fondative e ragionevolezza canonistica. Un canonista in forte continuità fondativa con l’impostazione del papa polacco, del papa tedesco e del fondatore della Scuola di Monaco pur nella viva autonomia di pensiero in riferimento alla dinamica della ragione giuridica.
Umberto R. Del Giudice
Con il Cardinale Zenon
Grocholewski[i]
scompare un esponente della canonistica che ha rivestito molti incarichi e che
ha dettato, a suo modo, una visione del Diritto canonico che potremmo definire
legata alla “dottrina” più condivisa.
Il Cardinale polacco si è
mostrato sempre molto vicino alla sensibilità pastorale nonché dottrinale del Papa
conterraneo: fu proprio Giovanni Paolo II a volerlo vescovo e poi cardinale.
Ma è inutile ricordare che la continuità
col pensiero (fondativo) di Wojtyla rispetto al fenomeno della dimensione giuridica
nella comunità ecclesiale era anche continuità col pensiero di Ratzinger.
Tuttavia, si può dire che se da
una parte vi è continuità di pensiero rispetto al momento fondativo e fondante
del Diritto canonico, dall’altra vi è autonomia nello sviluppare l’articolazione
della logica giuridica e della dinamica canonistica.
Mons. Grocholewski ha difeso in
modo costantemente almeno tre idee per lui fiondati e fondamentali del Diritto
canonico che potremmo sintetizzare così:
a) la
necessità di ribadire la piena continuità tra diritto naturale e legge a
partire dal concetto di “persona” e di “dignità umana”;
b) la
necessità di riconoscere nella logica canonistica il diritto sostanziale alla
difesa e della sua tutela come diritto di ciascun fedele[ii];
c) la
necessità di riconoscere alla giurisprudenza una continuità e uno sviluppo di
quanto voluto dal legislatore.
Sviluppando queste tre idee, sempre
legato alla “dottrina” woytiliana e ratzingeriana, mons. Grocholewski è stato
insignito di vari riconoscimenti accademici “honoris causa”.
Con mons. Grocholewski si può dire, dunque, che si spegne un altro esponente
di quella canonistica legata all’interpretazione della Scuola di Monaco. Si
spegne un esponente a cui vanno riconosciuti meriti e onore; ma non si spegne
una certa interpretazione che va, quantomeno, ripensata, riletta e
reinterpretata.
Alcuni chiarimenti
La linea interpretativa
canonistica (e fondativa) di mons. Grocholewski era quella di Giovanni Paolo II[iii] e di Benedetto
XVI[iv]. Dal primo,
soprattutto, mons. Grocholewski ricavava dottrina filosofica e teologica[v]. Ma entrambi
questi due pontefici (e, per quanto riguarda Ratzinger, ben prima del
pontificato) abbracciano, in un modo o nell’altro, le linee fondanti della Scuola
di Monaco.
L’approccio di tale “Scuola” deriva
da quello del suo “fondatore”, Klaus Mörsdorf, ed è ancora ritenuto attendibile
poiché essa fonderebbe
«la specificità del Diritto
canonico sulla natura sacramentale della Chiesa»
Il merito di Mörsdorf sarebbe poi
quello di
«aver elaborato un preciso locus
theologicus per il Diritto canonico e di averne sviluppato un sicuro,
persuasivo fondamento teologico»[vi].
Lo stesso papa Benedetto XVI ricordava,
in continuità con la Scuola di Monaco, che
«lo ius ecclesiæ non è solo un insieme di
norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per questo speciale popolo che è la
Chiesa di Cristo. Esso è, in primo luogo, la dichiarazione autorevole, da parte
del Legislatore ecclesiale, dei doveri e dei diritti, che si fondano nei
sacramenti e che sono quindi nati dall’istituzione di Cristo stesso»[vii].
Tale impostazione ha fatto
fiorire la convinzione che vi fosse immediata continuità tra “Cristo” e la sua
figura come “Legislatore”.
In questa prospettiva, e nella
consapevolezza che la “persona” sarebbe tale (solo) in quanto visione ed espressione
della volontà divina, il concetto personalistico di fondo appare molto
idealistico.
In questi due elementi
bisognerebbe ravvisare il limite di un’impostazione “vocazionale” e “idealista”
dell’istituzione del Diritto canonico (espressione dell’ordine “naturale”
voluta da Dio”) e del concetto di “persona”.
Ma mons. Grocholewski ha saputo equilibrare presupposti fondativi
con “il” presupposto conciliare: la “comunione ecclesiale”[viii].
Ciononostante, i limiti sul piano
fondativo di una impostazione “tutta teologica” appaiono evidenti.
Tuttavia, la vera abilità di
mons. Grocholewski è stata quella di ragionare col e nel Diritto
canonico in modo comparativo rispetto ai presupposti della ragione giuridica in
generale: diritto alla difesa, interpretazione, sostanzialità del lavoro degli
operatori della giustizia (dal magistrato al notaio)[ix]; e
questa attenzione di mons. Grocholewski è stata davvero un insegnamento luminoso
e illuminante[x].
Una lezione che, dal punto di
vista della logica giuridica e dell’interpretazione canonistica, non va dimenticata.
Vero è che l’impostazione di
fondo della Scuola di Monaco e del personalismo idealista va rivista e
ricompresa[xi].
In realtà lo stesso mons. Grocholewski avvertiva che, se da una parte
«il diritto nel mistero della
Chiesa ha quasi funzione di sacramento cioè di segno di quella vita
soprannaturale del cristiano, che indica e promuove», dall’altra «non tutte le
norme giuridiche sono emanate per favorire direttamente il fine soprannaturale
o la cura pastorale»[xii].
Un equilibrio che va sempre
conservato e approfondito.
E questo è un lavoro che tocca ai
canonisti e ai teologi, per far buona memoria di chi ha saputo lavorare nella
vigna della canonistica, come mons. Grocholewski.
[i] Cfr. https://press.vatican.va/content/salastampa/it/documentation/cardinali_biografie/cardinali_bio_grocholewski_z.html
[ii] Cfr. Z.
Grocholewski, La tutela dei diritti dei fedeli e le composizioni
stragiudiziali delle controversie, in Quaderni di diritto ecclesiale,
VIII (1995), 273-286.
[iii] Si veda
ad esempio: http://www.iusecclesiae.it/en/articolo/giovanni-paolo-ii-legislatore
[iv] Sul
concetto di diritto naturale e canonistica si veda: http://www.iusecclesiae.it/sites/default/files/2%20Grocholewski.pdf
[vi] L. Gerosa, Teologia del Diritto canonico,
118.
[vii] http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080125_testi-legislativi.html
[viii] Cfr. Z.
Grocholewski, Aspetti teologici
dell’attività giudiziaria della Chiesa, in AA.VV., Teologia e Diritto
canonico, Città del Vaticano 1987, 195-208; in particolare 197-199.
[ix] Per mons.
Grocholewski la dissonanza della giurisprudenza canonistica è dovuta all’imperizia
degli avvocati, dei difensori del vincolo e dei giudici dei tribunali
periferici, più dediti all’improvvisazione personale che dottrinale, pronti ad abbracciare
tesi spesso lontane dalla tradizione dottrinale e comune della giurisprudenza
canonistica. Z. Grocholewski, Cause
matrimoniali e modus agendi dei tribunali, in Ius in vita et in missione Ecclesiæ. Acta Symposii
Internationalis Iuris canonici occurrente X Anniversario promulgationis Codicis
Iuris Canonicis diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati,
Città del Vaticano 1994, 953-959.
[x] Si vedano,
ad esempio: http://www.iusecclesiae.it/sites/default/files/8%20Grocholewski.pdf;
http://www.iusecclesiae.it/it/articolo/lattualita-del-diritto-processuale-canonico-del-passato;
[xi] Sul
concetto di diritto naturale e Chiesa si veda: http://www.totustuus.it/La-legge-naturale-nella-dottrina-della-Chiesa/
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