Necessità dell’unità ecclesiale e oscurità della categoria di “atto invalido”

 


La recente Nota del Dicastero della Fede “Gestis verbisque” che dichiara nulla la celebrazione dei Sacramenti con “gravi modifiche apportate alla materia o alla forma” ripropone l’annosa questione degli atti “nulli” nel sistema canonico e ricolloca tutti gli atti liturgici sotto l’ombra oscura della sola precomprensione giuridica della vita di fede.

 


Umberto Rosario Del Giudice

 

La recente Nota del Dicastero della Fede “Gestis verbisque” ha bisogno di una lettura attenta e chiara: essa, infatti, se considerata in modo unilaterale rischia di confondere concetti e contesti più di quanto sia necessario e doveroso.

Rimandando ad altre reazioni (quella di Andrea Grillo e di Stefano Sodaro), propongo una rilettura del Documento, la ripresa di alcuni concetti e possibili risvolti.

 

Finalità della “Gestis verbisque

Le finalità della Nota sono dichiarate fin dalla sua premessa a firma del Prefetto Víctor Manuel Fernández per il quale è necessario evidenziare la “priorità dell’agire di Dio” e la “salvaguardia dell’unità della Chiesa” (cfr. Premessa e Nota, n. 18).

Queste finalità non vanno tralasciate per ben considerare la portata del Documento: esse rimangono la precomprensione remota e prossima della Nota e rimandano alla preoccupazione già manifestata da alcuni membri del Dicastero nella plenaria del gennaio 2022.

Il Dicastero, dunque, doveva offrire una risposta ma lo ha fatto con una (moderna) precomprensione amministrativistica dei sacramenti che lascia perplessi e pone numerosi problemi: davvero l’esperienza e la vita di ministri ordinati non conta nulla dopo aver scoperto che la formula con la quale furono battezzati non era lecita e non corrispondeva alla formula stabilita? Davvero è necessario “ripetere” i sacramenti fin a quel momento celebrati (battesimo, cresima, eucaristia, ordinazione ministeriale)?

Questi interrogativi al canonista e al liturgista che considerano la validità del sacramento nell’ambito dell’atto giuridico sembreranno superflui.

Al contrario, essi sono radicali poiché chiedono di donare al pensiero ciò che gli occhi vedono e le vite vivono: percorsi e vissuti di fede nella sequela di Cristo.

 

Alcuni concetti chiave

La Nota rimane una risposta a livello amministrativo che preoccupa il liturgista e che non può soddisfare, e non soddisfa, il canonista accorto.

Dal punto di vista canonistico, infatti, la Nota rimanda a concetti quali validità e invalidità, lecito e illecito, e legittimo (citato solo tre volte e sempre in positivo: “legittime diversità”, “legittimi adattamenti”, “legittimo progresso”). Sono concetti, come ricorderà ogni canonista, che non trovano linearità di dottrina civilistica e che, nel Diritto canonico, sono stati assunti in modo piuttosto netto e senza molte distinzioni: in genere, è valido l’atto giuridico che ha in sé ogni elemento essenziale richiesto dal diritto stesso.

Dal punto di vista liturgico e sacramentario, l’approccio amministrativista, pone preoccupazione e perplessità poiché riduce ad “atto giuridico” tanto l’azione rituale quanto l’esperienza di fede: una riduzione “insopportabile” se si tiene conto che, come la stessa Nota riporta, alcuni sacerdoti, uomini dunque con esperienza di fede e immersi nel ministero e nella missione ecclesiale, hanno dovuto constatare che, essendo il loro battesimo “nullo” perché celebrato con una forma non lecita, la loro esperienza di vita ecclesiale “mancava” del “fondamento del battesimo” e si sono dovuti sottoporre alla ripetizione di tutti gli atti sacramentali (dal battesimo all’ordinazione).

In altre parole, le loro esperienze di fede, la loro sequela di Cristo sono state ritenute “inesistenti” a partire dalla formula usata per il loro battesimo.

 

L’oscurità della “validità” e la chiarezza del vissuto di fede

I canonisti, e ancor di più i civilisti, conoscono l’inafferrabilità dei contorni del concetto di validità.

Già al tempo del Codice napoleonico tanto i francesi quanto i tedeschi elaborarono articolate dottrine sulla distinzione formale tra nullità e annullabilità proponendo al contempo i caratteri del concetto di validità.

Dal punto di vista formale e giuridico qui rivela il fatto che “valido”, riferito ad un atto giuridico, sta per “esistente”. In altre parole, per i giuristi del XIX secolo era importante chiarire e identificare gli elementi essenziali che ponessero in essere l’atto giuridico.

Va anche ricordato che una certa forma di riflessione sulla validità degli atti la si ritrova anche nel periodo medievale in diretta consonanza con i dettami del diritto romano. Tuttavia, mentre il diritto romano non offre chiarimenti circa la differenza tra vari livelli (nullus, non ullus, inutilis, effectum non habet, pro non facto, non valet, ecc.), il diritto medievale si preoccupa anzitutto di conservare l’autonomia giuridica in capo ad una potestà nell’ambito di un diritto comune (proprio dell’epoca medievale) con il quale si potesse riconoscere tanto l’atto giuridico quanto la potestà che lo pone in essere. Per questi motivi la riflessione medievale parla di validità di un atto giuridico ma sempre in riferimento a una potestà che pone gli elementi dello stesso.

I giuristi moderni, in particolare i civilisti –francesi prima e tedeschi e italiani poi–, hanno dovuto porre la questione delle tipologie di validità, di invalidità, di nullità, di annullabilità, soprattutto in relazione a ciò che non era previsto nei Codici. La questione, infatti, era se applicare la categoria di “nullo” a ciò che nel Codice non era previsto (seguendo il principio di pas de nullité sans texte): si risolse dichiarando “inesistente” ciò che veniva posto al di là degli elementi essenziali posti dalla norma (e quindi dal legislatore).

Un procedimento di giusnaturalismo concettuale che è oggi presente nel Codice di Diritto canonico quando ricorda che «per la validità dell’atto giuridico, si richiede che sia posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l’atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell’atto» (CIC, can. 124, § 1). In questo modo si legano gli atti giuridici e sacramentali ad una condizione antecedente alla scelta della stessa istituzione che qualifica gli atti giuridici, spesso rifugiandosi in un indeterminato “ius divinum” o ad una non verificabile (dal punto di vista formale) “ex institutione divina”.

Non si mette in dubbio che può essere utile ricorrere alla dottrina civilistica e giusnaturalistica per riconoscere o meno la validità di un atto giuridico per sostanziare l’unità ecclesiale; ma, ed è la vera preoccupazione, ridurre l’azione sacramentale o liturgica ad atto amministrativo o giuridico è una pericolosa e indebita operazione che lega addirittura l’ex opera operato (e quindi il primato di Dio) ad una categoria amministrativistica di dottrina giusnaturalista che non lascia alcuno spazio a quel primato di Dio che invece vorrebbe conservare.

In questo senso si noti come per giustificare la dottrina della “validità” la Nota richiami quella della “potestà” evidenziando la natura tutta giuridica e amministrativistica dell’impostazione, che perde il “primato di Dio” e della “grazia”. Se un battesimo era nullo significa che era senza grazia? E com’è stato possibile che un non mosso dallo Spirito sia poi addirittura approdato alla formazione in vista dell’ordinazione, abbia pregato, si sia preparato, abbia ricevuto in altra azione liturgica il mandato di un’ordinazione sacerdotale e che poi tutto venga cancellato dalla dichiarazione di una “non esistenza” di un atto liturgico come quello del battesimo amministratogli in tenera età con formula “modificata” o “non stabilita dai riti”?

Davvero l’atto giuridico e liturgico di cui si presume la nullità secondo gli elementi posti dal legislatore rivela la inutilità di ogni forma rituale e dell’agire di Dio? Non dovrebbe il legislatore (secondo l’unica definizione indiretta di “validità” posta nella Nota) “trasmettere con fedeltà ciò che si è ricevuto”? E “trasmettere con fedeltà” riguarda solo la forma a cui i ministri devono attenersi nell’amministrazione dei sacramenti o non anche il riconoscimento del “primato di Dio” oltre gli elementi essenziali posti da un sistema giuridico-codiciale?

È evidente che il “primato” qui non è “di Dio” ma della dottrina giusnaturalista preposta all’atto giuridico.

Se un “evidente danno dei fedeli” c’è, è quello di ridurre l’atto liturgico a solo atto giuridico e amministrativo, e, nel contempo, legare il primato di Dio e della grazia ad un concetto giuridico.

Sebbene dunque per la “unità della Chiesa” è doveroso ricordare le “formule” cui attenersi, è altrettanto vero e necessario elaborare nuove categorie e nuovi approcci al diritto sacramentale e al diritto liturgico per non ridurre “l’essenziale” alla “forma prevista” e il “primato di Dio” a “elementi giuridico-amministrativi”.

 

Ragionevole valutazione?

Il Verwaltungsverfahrensgesetz (il Codice di procedura amministrativa tedesco) offre una comune definizione di atto amministrativo nullo che si concretizza se l’errore grave risulta evidente da una ragionevole valutazione di tutte le circostanze rilevanti (Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich).

È ragionevole rimandare a un concetto giuridico oscuro o almeno relativo ad un sistema dottrinale amministrativistico come è il concetto di validità per valutare vissuti e cammini di fede che, al contrario, sono posti sotto gli occhi di chi li conosce? Non era meglio rimandare a commissioni apposite o al discernimento del Vescovo per valutare caso per caso e ragionevolmente e tenendo conto di tutte le circostanze rispetto a ciò che è antecedente, concomitante e susseguente la celebrazione di quei sacramenti posti con una “formula modificata” ma da cui, magari, sono scaturite vite autentiche di sequela?

Una valutazione era opportuna, per la coscienza dei singoli e per l’unità della Chiesa ma l’inopportunità della Nota si sostanzia nel voler drasticamente sottoporre i riti e i vissuti ad una valutazione sommaria ed amministrativistica che, in modo oscuro, definisce “inesistente” ciò che, palesemente, “esiste”.

 

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