Carismi riconosciuti e Chiesa riconoscibile

 


 

La teologia dei ministeri ha prodotto fiumi di inchiostro, prima e dopo il Concilio. La cancellazione di sole tre parole dal Codice di Diritto canonico in riferimento ai ministeri istituiti del Lettorato e dell’Accolitato produrrà ulteriore autoconsapevolezza ma non cambia la dottrina anche se aiuta la Chiesa ad autocomprendersi. Resta solo il primo e forse impercettibile passo verso una ministerialità che finalmente riconosca le differenze e le alterità al di là della sola funzionalità dei ministeri istituiti e dell’identità realistico-sacramentale dei ministeri ordinati.

 



Umberto R. Del Giudice

 

Una modifica attesa e una modifica sospesa

Datata 10 gennaio 2021, è stata pubblicata la settima delle modifiche (tematiche), quattro delle quali ad opera di papa Francesco, al Codice di Diritto Canonico (CIC) del 1983[i].

La modifica è stata apportata, come consueto, con un motu proprio, dal titolo “Spiritus Domini”.

Il canone modificato è il 230 §1 CIC e riguarda la nuova possibilità di accesso anche delle persone di sesso femminile al ministero istituito del Lettorato e dell’Accolitato.

Una modifica attesa da anni[ii], auspicata[iii] ma che a molti appare quasi un passo irrilevante. Sembra, infatti, che non si sia fatto altro che riconoscere la realtà dei fatti.

Evidentemente questa modifica non risolve tutte le attese. Rimane sospesa infatti la questione circa il diaconato alle donne.

Eppure, si è pur fatto un passo in avanti, e senza cambiare la “dottrina”.

Ma la vera cifra della differenza chiede di approfondire le questioni per il ministero istituito, per il ministero del Diaconato e soprattutto, qui si gioca la vera questione, per il ruolo che tutti i laici (donne e uomini) hanno o non hanno in relazione alla potestà di governo.

Accogliere una “differenza di genere” nell’ambito del ministero istituito deve aprire anche alla comprensione di come accogliere la “differenza” con cui si può esercitare l’autorità nella comunità ecclesiale.

 

Il testo del Motu proprio e le particolarità della modifica

La lettera con cui si modifica il codice contiene una teologia abbozzata dei carismi i quali sono detti ministeri (si spiega) poiché “pubblicamente riconosciuti e istituiti dalla Chiesa”.

È stato chiarito già in ambito teologico e biblico che la distinzione tra carismi e ministeri non è rilevante. Lo è dal punto di vista giuridico poiché i carismi possono essere anche ministeri “riconosciuti pubblicamente” che rientrino anche in una certa “struttura gerarchica” attraverso la Chiesa si vuole determinare (ministeri istituiti). Va aggiunto che i carismi possono anche essere “funzioni” che, riconosciute o meno dal punto di vista giuridico, possono presentarsi come dono dello Spirito alla Chiesa.

Il testo del motu proprio si affretta tuttavia subito a chiarire che nell’Ordine sacro i ministeri sono correlati al sacramento, mentre gli altri ministeri (istituiti) sono affidati con “rito liturgico non sacramentale”.

I ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, dunque, di per sé sarebbero aperti a tutti i laici.

Poiché erano considerati prevalentemente preparazione alla ricezione del Sacramento dell’Ordine (come dichiarò Paolo VI nel Ministeria quaedam del 1972)[iv], fu ritenuto necessario escludere le “fedeli”, ovvero le battezzate di sesso femminile. È inutile qui ricordare che già dall’antichità il “cursus honorum” da ordine sequenziale degli uffici pubblici romani passò a caratterizzare sempre più anche le istituzioni ecclesiali: infatti, «dal V all’XI secolo, ovvero nel periodo che va dall’impero romano alla cristianità medioevale, si fa spazio il cursus honorum, vale a dire l’avanzamento progressivo nella carriera ecclesiastica»[v].

Poiché è anacronistico e infondato ormai escludere “le battezzate” dai ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, si è dunque pensato di estendere loro la possibilità di accedere al ministero istituito (e non più solo di fatto) del Lettorato e dell’Accolitato.

Ecco, dunque, la sinossi del can. 230 §1 con modifica da cui emerge l’unica sostanziale differenza!

 

CIC 1983

CIC 1983 con modifica

Can. 230 - § 1. I laici di sesso maschile, che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.

Can. 230 - § 1. I laici che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti; tuttavia tale conferimento non attribuisce loro il diritto al sostentamento o alla rimunerazione da parte della Chiesa.

 

Poche parole, tanta differenza.

 

Dottrina che non cambia ma che (si) promuove 

Va però chiarito: la dottrina non cambia. Il fatto che possano essere investite di un ministero istituito anche le donne, non ha tolto niente e aggiunto niente alla dottrina. La modifica al CIC ha ripreso e ribadito la validità della ecclesiologia del Concilio Vaticano II fondata sul sacerdozio comune e sulla dignità del battesimo e ha, al contempo, riconosciuto carismi/servizi che le donne già da anni presentano/offrono alla comunità ecclesiale che, ex can. 230 §2, sono stati definiti e considerati solo “funzioni”.

La felice modifica riguarda l’assetto giuridico non dottrinale.

Chi accenna a un cambio di dottrina significa che considera erroneamente le norme ecclesiali come una sorta di “Legge fondamentale dottrinale”. Le norme canoniche (contenute o meno del Codice) sono la necessaria forma giuridica con la quale la Chiesa ordina sé stessa e nella quale vuole riconoscersi: la norma canonica non è dottrina.

Nel Motu proprio il Papa ricorda come sia stata evidenziata da più parti la “necessità di approfondire dottrinalmente l’argomento”. Si tratta dunque di un approfondimento ma non di un cambio. E poiché i teologi l’approfondimento già l’avevano proposto da moltissimo tempo, la richiesta si è tradotta in un cambio di disposizione giuridica non dottrinale.

La Sacrosanctum Concilium non citava l’accolitato (né il suddiaconato); ma riprendeva in modo del tutto nuovo il concetto di ministero e, in particolare, di ministero della parola. In questa prospettiva SC 29 sembra “anticipare i tempi” o almeno prospettare altre soluzioni: «Anche i ministranti, i lettori, i commentatori e i membri della “schola cantorum” svolgono un vero ministero liturgico».

D’altra parte, la Lumen gentium non cita mai lettorato e accolitato (si decise di rimandare la questione dei ministeri al pontefice), ma, in relazione ai ministeri, precisa che i Pastori:

«sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune» (LG, 30).

Questa precisazione è utile perché chiarisce che vi sono più livelli: il livello giuridico-istituzionale che, nella specifica competenza gerarchica delle autorità ecclesiali, possono anche non collimare con il livello di approfondimento teologico e/o di autocomprensione ecclesiale. D’altra parte, la modifica al Codice non ha avuto alcun bisogno di mettere mano ai princîpi dottrinali conciliari. Anzi, sono stati i princîpi dottrinali che hanno proposto la modifica del Codice. In altre parole, le norme canoniche non vanno confuse con la dottrina. Se cambiano i canoni può non cambiare la dottrina. Ma nella dottrina vissuta la struttura ecclesiale e quindi anche giuridica può cambiare. Insomma, ius sequitur vitam.

E nonostante il Codice sia stato definito come l’ultimo documento del Concilio Vaticano II è chiaro che si tratta anche della necessaria trasposizione giuridica di una dottrina che non si lascia ingabbiare dalla necessaria “certezza del diritto” (canonico) ma deve recepire la vitalità dei contesti e dei vissuti.

 

Carismi riconosciuti, contributi istituiti e remunerazione rimandata

Da anni le donne (e soprattutto loro) contribuiscono alla vita liturgica e al ministero ecclesiale con la viva collaborazione anche ai ministeri liturgici. D’altra parte, già dal 1994 una nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi aveva chiarito che i Vescovi avrebbero potuto emanare disposizioni al fine di permettere alle donne il servizio all’altare (“ad altare munus etiam mulieribus permittatur”)[vi].

È vero anche che, nella maggior parte dei casi, i pochi (pochissimi) uomini disponibili sono stati indirizzati non solo ai ministeri istituiti ma anche al diaconato; ed è vero che alle donne veniva riconosciuto di fatto un “ministero” che però non aveva un riscontro giuridico e questo per la precomprensione di voler lasciare i ministeri istituiti nell’ambito del “maschile” e così salvaguardare un servizio all’altare sempre più legato al ministero ordinato che alla comunità.

Finalmente, dunque, i carismi sono stati riconosciuti non solo de facto ma anche de iure, con un ministero stabile. Il contributo delle battezzate, dunque, è stato finalmente non solo “riconosciuto” ma anche “istituito”.

La novità giuridica non dimentica e non deve far dimenticare che sono state le battezzate in questi lunghi anni a sostenere e a consentire un’azione liturgica che manifestasse la molteplicità dei ministeri. È paradossale, infatti, che spesso nelle assemblee liturgiche, colui che presiede l’azione liturgica debba rivestire tutte le funzioni liturgiche per mancanza di altri ministri (maschi).

Il riconoscimento del contributo al femminile ai ministeri non è soltanto un riconoscimento di differenza di genere, ma è principalmente un prendere atto che l’assemblea liturgica è di per sé composta da persone “differenti”. La cifra della differenza, pur nella uguale dignità (cfr. can. 208 §1), è essenziale per la cooperazione comune (cfr. can. 129 §2). La vera novità, dal punto di vista canonico, sta nel riconoscere in modo “istituzionale e stabile” la cifra della differenza ministeriale e non soltanto di genere. Che i ministeri istituiti non siano più legati al ministero ordinato è una novità, non dottrinale ma giuridica, che aiuta l’intelligenza dottrinale e l’autocomprensione ecclesiale.

Una nota sulla remunerazione: che il can. 230 §1 ribadisca che non vi è remunerazione per i ministeri istituiti non è una nota folkloristica. Essa è un rimando al diritto civile che, in alcuni casi, può assumere in sé (come in altre parti del mondo già accade) il necessario sostentamento per coloro che offrono un servizio a tempo pieno. Non è neanche un rimando peregrino poiché lo stesso Concilio Vaticano II si era già espresso in tal senso. Nel Decreto Apostolicam actuositatem, al n. 22, si legge:

«Nella Chiesa sono degni di particolare onore e di raccomandazione quei laici, celibi o uniti in matrimonio, che si consacrano in perpetuo o temporaneamente al servizio delle istituzioni e delle loro opere con la propria competenza professionale. È per essa di grande gioia veder crescere sempre più il numero dei laici che offrono il proprio servizio alle associazioni e alle opere di apostolato, sia dentro i limiti della propria nazione, sia in campo internazionale, sia soprattutto nelle comunità cattoliche delle missioni e delle Chiese nascenti.

I pastori della Chiesa accolgano volentieri e con animo grato tali laici, procurino che la loro condizione soddisfi nella misura migliore possibile alle esigenze della giustizia, dell’equità e della carità, soprattutto in merito all’onesto sostentamento loro e della famiglia, e che essi godano della necessaria formazione, di conforto e di stimoli spirituali».

Dunque, ribadire che col ministero istituito e stabile non si abbia diritto al sostentamento o ad una rimunerazione da parte della Chiesa non significa non rimandare alle autorità civili, li dove i concordati internazionali lo prevedano, misure adeguate di sostentamento. Tra l’altro il ministero del lettorato non si riduce alla lettura liturgica della Parola di Dio. In alcune zone del mondo le lettrici/catechiste sono le vere responsabili delle comunità. E ciò vale anche per alcune ministre straordinarie dell’eucaristia (che dovrebbero ora accedere all’accolitato).

Va pure sottolineato che il fatto di non avere diritto non significa che non possa essere riconosciuto anche da parte della Chiesa un onesto contributo. Su questo gli Ordinari del luogo e le Conferenze episcopali avranno di che riflettere.

 

Conclusione: un ulteriore passo atteso?

La rielaborazione di una comprensione di una Chiesa che già è abbozzata nel Concilio Vaticano II è un impegno che deve investire tutti e a tutti i livelli.

Dico qui in termini giuridici ciò che è stato detto con linguaggio teorico da Andrea Grillo[vii] e con linguaggio ecclesiologico da Serena Noceti[viii], cui rimando.

Cosa rimane, dunque, di questa «nuova elaborazione della tradizione, esplicitamente e formalmente»?[ix]

 

Se la modifica del can. 230 §1 aiuta a recuperare in modo stabile e istituito il ministero delle donne è anche vero che rimane molto da fare.

In modo particolare, i punti cruciali futuri da affrontare riguardano:

1.    la possibilità di aprire il diaconato alle donne;

2.    la possibilità di consacrare donne nel sacerdozio (nel grado del presbiterato e in quello dell’episcopato);

3.    la possibilità di aprire ai laici tutti (e quindi donne e uomini) ruoli di governo che richiedano la potestas regimini.

 

Sul diaconato alle donne

Sul diaconato alle donne non ci sono problemi di natura dottrinale anche se nella Lumen Gentium al n. 29 si dichiara che il diaconato può essere conferito a uomini di età matura (viris maturioris aetatis) anche viventi nel matrimonio, e così pure a dei giovani idonei (iuvenibus idoneis). In realtà, a mio parere, questa però non riguarda una clausola strettamente dottrinale ma più restrizione di natura ecclesiastica che potrà essere rivista anche da un motu proprio. Il Diaconato, infatti, è istituito per il servizio e non per il sacerdozio.

 

Sul sacerdozio alle donne

Questo sembra più delicato come passaggio poiché si basa su di un aspetto realistico-sacramentale del ministero ordinato. In altre parole, la logica è questa: poiché Gesù era maschio anche i sacerdoti devono essere maschi. In realtà, questa visione si basa su di un “realismo sacramentale” che non trova più molte giustificazioni. E di questo si deve occupare la teologia sacramentale e la dottrina.

 

Sulla potestas regimini

La vera questione credo sia questa: se i laici possono solo “cooperare” e non possono essere “istituiti” per la potestà di governo (potestas regimini) allora ogni altra forma di autorità diversa da quella “sacerdotale” non sarà acquisita dall’ecclesiologia di comunione. E questo credo sia il vero tema.

È impensabile che in alcune situazioni laici (donne o uomini), ben formati, competenti, di sana vita cristiana non possano o non debbano essere investiti dell’autorità di governare un settore, un ente, una realtà solo perché non sono investiti del sacerdozio ministeriale.

La vera novità e il vero passo avanti credo sarebbe questo: aiutare la dottrina a formulare una continuità di potestà di governo anche se non ordinati in sacris.

Alcuni esempi su tutti:

  1.    Con Cor orans le Abbadesse, pur se Superiori maggiori e sebbene a capo di Congregazioni monacali, hanno sempre bisogno di un “assistente religioso” che sia “investito del sacerdozio”. Sembra assurdo che, Abbadesse che ben conoscono la vita delle loro comunità o delle Congregazioni delle loro comunità non possano decidere da sole dovendo rimandare su alcune questioni la decisione finale al parere, a volte vincolante, degli “assistenti religiosi”.
  2.    Ci sono parrocchie nel mondo rette da Diaconi o da laici (uomini e donne): eppure questi hanno sempre bisogno di un sacerdote come “titolare” dell’ente parrocchia…

 

Sotto questo aspetto, ce n’è di cammino da fare… anche in dottrina. Bisogna che si approfondisca la “differenza” con cui i battezzati possono esercitare l’autorità, perché riconosciuti e investiti; bisogna riconoscere che la potestas regimini anche senza potestas sacra è fondata sui tria munera anche nei battezzati sebbene si richieda l’investitura di un ministero istituito (stabile o meno ma riconosciuto) in riferimento ad un ufficio o a un ruolo ecclesiale con pienezza di potestà e di autorità.

Solo così la cifra della differenza di genere e di stato sarà una vera ricchezza ecclesiale.

 

Intanto, però abbiamo iniziato a camminare riconoscendo anche in modo istituzionale le “differenze”.

 

E su questo paradigma bisogna continuare a riflettere, scrivere, pensare e vivere per divenire sempre più una Chiesa riconoscibile.

 

 

 

 



[i] Cfr. Giovanni Paolo II, Motu proprio: Ad tuendam fidem, del 18 maggio 1998 (cann. 750 e 1371); Benedetto XVI, Motu proprio: Omnium in mentem, del 26 ottobre 2009 (cann. 1008-1009 e cann. 1086, 1117, 1124); Francesco, Motu proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus, del 15 agosto 2015, (cann. 1671-1691); Francesco, Motu proprio: De concordia inter codices, del 31 maggio 2016 (cann. 111, 112, 535, 868, 1108, 1109, 1111, 1112, 1116, 1127); Francesco, Motu proprio: Magnum principium, del 3 settembre 2017 (can. 838).

[ii] A mo’ di esempio, basta leggere un testo su tutti del 1971 di Yves Congar: Ministères et Communion ecclésiale (coll. Théologie sans frontières, 23), Paris, Cerf, 1971. Ministeria Quædam è del 1972

[iv] «I candidati al Diaconato e al Sacerdozio debbono ricevere i ministeri del Lettore e dell’Accolito, se non l’hanno già fatto, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, affinché meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e dell’Altare». MQ, XI.

[v] Mi sia permessa la citazione: Umberto Rosario Del Giudice, Ministerialità dei laici e culto eucaristico, Napoli 2014, pag. 9 (edizione digitale, 2020).

[vi] Ecco la risposta da cui scaturisce la riflessione:

«D. Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta C.I.C. can. 230, § 2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare.

R. Affirmative et iuxta instructiones a Sede Apostolica dandas».

ASS 84/1994 [omissis].

[vii] A. Grillo, Riconoscere un segno dei tempi: l’autorità femminile in due testi di rilievo: https://www.cittadellaeditrice.com/munera/riconoscere-un-segno-dei-tempi-lautorita-femminile-in-due-testi-di-rilievo/

[viii] S. Noceti, Ministeri istituiti: dall’insuccesso al successo?: https://www.queriniana.it/blog/ministeri-istituiti-dall-insuccesso-al-successo--476

[ix] Così Andrea Grillo in Riconoscere…


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