Mentre papa Francesco cambia il Catechismo per dichiarare sempre “inammissibile” la pena di morte, qualche canonista si affatica a dimostrare che la pena di morte è una dottrina costante della Chiesa e che la dichiarazione di papa Francesco non toccherebbe tale assetto "dottrinale". Grazie ad Andrea Grillo che scrive e risponde con un bel commento all'articolo di Cyrille Dounot. Al suo cospicuo commento aggiungo poche riflessioni "di pancia"...
Una questione di diritto amministrativo?
Una questione di magistero?
Una questione teologica?
Una questione di Diritto canonico?
Pena capitale in “Vaticano” e Codice di diritto canonico 1917
Qui la questione!
Breve reazione a «Une solution de continuité doctrinale. Peine de mort et enseignement de l’Église» di Cyrille Dounot
Ringrazio il prof. Andrea Grillo che con un suo commento (qui) ha dato a molti la possibilità di conoscere l’articolo del prof. Cyrille
Dounot (qui) circa il pronunciamento sulla “pena di morte” di papa Francesco.
La riflessione di Grillo da sola già basta a sottolineare i limiti
dell’ermeneutica giusnaturalista e della ricostruzione storico-giuridica della
(apologeticamente) lunga riflessione del docente francese.
Il registro su cui si muove la riflessione di risposta del prof.
Grillo è chiara: il passaggio dall’ermeneutica dell’onore di gruppo e del
compito cui obbedire, da un lato, all’ermeneutica della dignità umana
inalienabile e del dono e della grazia/misericordia, dall’altro lato, porta ad
un contesto concettuale che apre nuove prospettive pur sempre nell’ambito della
fedeltà all’unico “depositum fidei”.
Mi permetto di reagire anch’io allo scritto di Dounot con alcune
brevi considerazioni che nascono più dalla lettura del suo articolo che da una
riflessione sistematica. Coloro che avranno la cortesia di leggere queste poche
righe mi perdoneranno per questo ma, si sa, tempus fugit.
Una questione di diritto amministrativo?
Un primo aspetto che sorprende il lettore dell’articolo di Dounot è
quello che l’autore si affatica a spiegare che, in fondo, l’atto con cui papa
Francesco ha disposto la nuova versione (tipica) dell’articolo n. 2267 del Catechismo
della Chiesa Cattolica sulla pena di morte è stato emanato in “forma
semplice” e non è stato promulgato sugli Acta Apostolicæ Sedis, relegando così la disposizione del Pontefice a “questions
règlementaires, et non doctrinales” poiché L’Osservatore Romano
sarebbe un testo “non ufficiale” per dichiarazioni del genere.
Bisognerebbe però ricordare alcuni elementi. Il can. 8 del CIC al
§1, se è vero che dispone la promulgazione sugli Acta Apostolicæ Sedis, aggiunge anche un'altra modalità: «nisi in casibus particularibus alius
promulgandi modus fuerit praescriptus» (ovvero “a meno che in casi
particolari non sia stato stabilito un modo diverso di promulgare”). Ed è
proprio il nostro caso: il rescritto con cui è stata data la disposizione di modificare il numero succitato del Catechismo riporta espressamente il
“modo particolare” di promulgazione della disposizione. Insomma, il Pontefice
può sempre decidere di pubblicare altrove le proprie disposizioni; e c’è di
più: papa Francesco sa bene che la pubblicazione degli Acta procede con
un ritardo di circa un anno e due mesi (è prevista a breve la pubblicazione del
n. 10 del 2017) e questo spiega sufficientemente il motivo della ‘doppia
pubblicazione’ disposta («hoc Rescriptum typis edetur per publicationem
in actis diurnis L’Osservatore Romano habetque vigorem eodem die, ac
deinde foras dabitur in Acta Apostolicæ Sedis»).
Questo sia sufficiente per ricordare al canonista il peso giuridico
del rescritto apostolico mentre basterà sicuramente a tutti i fedeli (e a tutti
gli uomini di buona volontà) che trarranno sapientemente le dovute conclusioni circa
un possibile e sostanzioso ritardo nella promulgazione di una tale dichiarazione
sulla “non evangelicità” della pena di morte.
In altre parole la critica di Dounot circa la forma di
pubblicazione del rescritto non solo non regge dal punto di vista canonico-amministrativo
ma non è sostenuto da nessun principio di buon senso, né teologico né logico.
Dounot invece si preoccupa di affermare che la forma di
pubblicazione porta a concludere che «si tratta di un’approvazione in ‘forma
generica’, che permette di sostenere che le disposizioni precedenti, anche se
contrarie, possono essere ritenute per sempre valide» («il s’agit d’une
approbation en “forme générique”, permettant de soutenir que les dispositions
antérieures contraires peuvent être tenues pour toujours valables»).
Ma qui nasce un’altra questione.
Una questione di magistero?
È pur vero che ci troviamo davanti alla modifica di un numero del Catechismo
universale della Chiesa Cattolica che non coinvolge il magistero infallibile
del pontefice.
Ma, deve essere chiarito, la non infallibilità riguarda tutto il Catechismo
e non solo il numero in questione.
Forse Dounot, che cita la Lettera Apostolica Magnopere lætamur per sostenere il (per lui) dovuto formalismo, ha dimenticato che
la precedente Costituzione apostolica Fidei depositum presenta il Catechismo
come un testo offerto alla Chiesa universale e che non implica nessuna
infallibilità.
Si legge nella Fidei depositum che il Catechismo della
Chiesa Cattolica «è un’esposizione della fede della Chiesa e della dottrina
cattolica, attestate o illuminate dalla Sacra Scrittura, dalla Tradizione
apostolica e dal Magistero della Chiesa. Io [scrive Papa Woytila che
promulga il testo] lo riconosco come uno strumento valido e legittimo al
servizio della comunione ecclesiale e come una norma sicura per l’insegnamento
della fede». Norma “sicura” dunque; non “infallibile”. Si potrebbe anche
ricordare che il Catechismo «non è destinato a sostituire i Catechismi
locali debitamente approvati dalle autorità ecclesiastiche» a riprova che il testo non vuole dunque essere una
proclamazione definitiva/solenne del depositum ma solo uno strumento del
magistero ordinario (o autentico); e si sa che il magistero, cosiddetto,
autentico o ordinario non è infallibile.
Perché dunque sorprendersi se papa Francesco asserisce che ciò che
i pontefici hanno precedentemente sostenuto a vario titolo è, alla luce del
Vangelo, “inammissibile”?
Insomma, il cambio di prospettiva (dal bene comune alla dignità
umana) può ben dare nuove spiegazioni e interpretazioni del magistero
precedente.
Inoltre il senso del depositum può ben variare se le cose si
vedono da diverse angolazioni. E questo Dounot lo sa bene; egli stesso,
infatti, cita il Vangelo a riprova che il potere religioso può rivolgersi al
potere temporale per evocare un intervento indirizzato alla pena capitale.
Peccato che lo fa in modo a dir poco pressapochista. Dounot cita la passione secondo Giovanni e ricorda: «L’Évangile fait
voir la peine de mort mise en pratique par les autorités politiques, bien
qu’elle puisse l’être sur réquisition des autorités religieuses, comme le
démontre la Passion: "Selon notre loi il doit mourir, parce qu’Il s’est fait Fils
de Dieu" (Gv 19,7). La peine capitale endosse un rôle majeur, en étant le
moyen juridique de la Rédemption». [Il Vangelo mostra la pena di morte messa in pratica
dalle autorità politiche, sebbene possa essere richiesta dalle autorità
religiose, come mostra la Passione: "Secondo la nostra legge deve morire,
perché si è fatto Figlio di Dio" (Gv 19,7). La pena di morte assume un ruolo
importante, essendo il mezzo legale della Redenzione] [sic!!!].
Il canonista sovverte addirittura la dinamica della Redenzione per giustificare
la pena inflitta, "strumento di salvezza".
Una vera follia teologica (non solo sua) che è emersa da una
dottrina, quella della soddisfazione, che andrebbe non solo rivista ma
soprattutto ben compresa.
Una questione teologica?
La “soddisfazione” è dottrina medievale. Sant’Anselmo, nel suo “Cur
Deus homo” l’ha ampiamente illustrata. Va citata perché una lettura
“negativa” di tale dottrina, che sostiene cioè l’orizzonte riduttivo-giuridico della
kenosi del Verbo, è alla base, insieme ad altri elementi di natura più sociopolitici che teologici, di un sistema giuridico-medievale che vuol difendere la società
feudale (onore da restituire) e l’ordine giuridico (debito da pagare).
Sebbene la parabola della prassi penitenziale (richiamata da Grillo
nella sua riflessione) sia lunga ed articolata, va ricordato che da e con
i presupposti dottrinali della “satisfactio” si sono articolate le
giustificazioni delle varie “pene” canoniche.
Una questione di Diritto canonico?
Dal basso medioevo alla prima codificazione era dunque chiaro che
la pena inflitta doveva essere vendicativa e riparativa e che la
potestà coercitiva penale andava intesa quale parte dell’azione pastorale.
Insomma, “infliggere” era sinonimo di “educare” e “castigare” sinonimo di “azione
pastorale”. Tanto è vero che lo stesso Concilio di Trento dovrà ricordare ai
Vescovi di essere principalmente “pastores” e non “percussores”
(Conc. Trento, Sess. XIII, cap. I). Rimetto ad altri la traduzione di “percussor”
che potrebbe essere tradotto con ‘assassino’, ‘uccisore’, ‘sicario’ sebbene qualcuno preferisca il (semplice) sostantivo ‘tiranno’.
Rimane il fatto che, evidentemente, si è lontani dalle narrazioni
evangeliche, e non solo cronologicamente.
Il Diritto canonico cede il passo al Diritto naturale e allo Ius
divinum, che per alcuni coincidono, con la sola differenza che il primo è
posto da Dio nella natura stessa delle cose e nell’ordine loro assegnato,
mentre il secondo è quello posto (e quindi positivum) dal ‘Cristo
legislatore’.
A quale di queste due categorie apparterrebbe la pena di morte?
La visione di Dounot sembra essere in parte giusnaturalista in
parte positivista. Il tutto però certamente dà la sensazione di
giustificare una prassi, nata sotto la spinta penalistica delle concezioni
teologiche e giuridiche medioevali, che col vangelo non ha niente a che fare
divenendo una delle tante “fictions et artifices du droit” (canonique, in specie).
Una concezione che stava stretta anche ai predecessori di papa
Francesco.
Il prof. Eusebi narra (qui) che nel 1997 chiese a papa Woytila se potesse essere pienamente
superata la posizione del Catechismo sulla pena di morte. Il Santo
Pontefice strinse forte le sue mani, quasi come se le parole del giovane
docente avessero riacutizzato in lui una profonda ferita e pronunciò tra sé le
parole: “la pena di morte, la pena di morte…”. Da questo episodio sembra
delineato un Santo Pontefice che, pur cogliendo la necessità di una profonda
revisione della dottrina sulla pena di morte, era in questo “arrestato” dai
presupposti giusnaturalisti offerti da alcuni canonisti. La logica giuridica
“arrestava” un Pontefice?
Pena capitale in “Vaticano” e Codice di diritto canonico 1917
L’abolizione della pena capitale prevista dalla Legge
fondamentale dello Stato della Città del Vaticano sta per diventare
appena maggiorenne. Solo nel febbraio 2001, infatti, la pena capitale scompare allorquando
viene promulgata la Legge fondamentale dall’allora “sovrano” dello Stato
pontifico, Giovanni Paolo II.
È pur vero che nello Stato pontificio la pena di morte fu applicata
solo fino al 1870. Tralascio alcune “memorie” (narrate da un anonimo in chiave
anticlericale e che possono essere ritrovate qui) secondo le quali il boia pontificio si considerava «come il
braccio esecutore della volontà di Dio, emanata dai suoi rappresentanti in
terra». Alcuni passaggi, seppure esagerati, di ‘Mastro Titta’ (così veniva
chiamato il carnefice del papa al secolo Giovan Battista Bugatti) possono
essere illuminanti se si considera un dato che sarà ripreso a breve.
Intanto va ricordato che nessuna parola sulla pena capitale è fatta
nel Codice di diritto canonico del 1917. Tuttavia è in questa
codificazione che confluisce la dottrina penalistica che divide le sanzioni
canoniche in due categorie: le censure (ovvero pene medicinali) e
le vendicative (pene espiatorie). Le prime avevano la prevalente
finalità di correggere il reo e si imponevano in tre forme quali la scomunica,
l’interdetto e la sospensione, già disposte dal Concilio Lateranense IV e
riprese fino all’attuale Codice; le seconde, invece, venivano comminate per
la punizione del delitto (cfr. can. 2215, CIC’17) e, quindi, per il
ristabilimento dell’ordine e per riparare l’offesa fatta a Dio.
Il CIC’17 dunque riprende la dottrina secondo la quale i
delinquenti potevano essere puniti anche con le “pœnis vindicativis” (ex can. 2216, CIC’17).
Qui la questione!
Il boia pontificio, di cui sopra, narra in modo sorprendentemente
realistico le sue uccisioni. Quasi si legge nelle sue parole una certa morbosa
e patologica soddisfazione. Ad ogni modo non si può dire se veramente Mastro
Titta avesse una patologia “vindicativa” che lo affliggesse. Ma dalle sue
(presunte) memorie si comprende che quella del carnefice non doveva essere un
“mestiere” semplice: squarciamenti, tagli, mazzolature, erano per il carnefice
azioni ricorrenti; “deformazioni professionali” che agli occhi degli astanti
sembravano più ‘professionali’ che ‘deformazioni’.
Ma il CIC del 1917, e qui si apre un’altra questione di diritto,
vieta l’ordinazione per coloro che hanno praticato la o cooperato
volontariamente alla funzione di carnefice (munus carneficis). Il
can. 984 del CIC’17 si occupa infatti delle irregolarità di difetto che rendono
nulla l’ordinazione. Al n. 7, l’ultimo, il canone recita che sono irregolari
per difetto (a ricevere la sacra ordinazione) coloro che «munus carneficis susceperint eorumque voluntarii ac immediati ministri in exsecutione capitalis sententiæ» [hanno scelto il ruolo di carnefice e i loro collaboratori, volontari e diretti, all'esecuzione capitale].
Si noti che la irregolarità è tale per difetto e non per delitto
(che il CIC’17 riporta al successivo can. 985). Sullo stesso piano, cioè, sono
citati i deformati, gli epilettici, i dementi, gli indemoniati, i bigami, gli
infami di diritto, il giudice che aveva comminato una sentenza di morte.
Non sono queste “irregolarità” che impediscono la validità del
sacramento dell’ordinazione ad essere già un segno (giuridico) che la Chiesa
guardava alla “sentenza capitale” come ad un evento in disaccordo con la sua
missione? Era Mastro Titta a soffrire di patologie dissociative o coloro che
sostengono che la pena capitale non comporta uno stravolgimento della prassi
ecclesiale ad esserne affetti?
Come si può giustificare da una parte la pena capitale “per
dottrina” e dall’altra guardare ad un “sacerdozio santo e sacro” che non poteva/doveva
avere niente a che fare con l’esecuzione o la sanzione di quella pena? Come può
vivere nell’unica mens giuridica la validità della dottrina capitale e la
invalidità dell’ordinazione di chi ne sia in qualche modo carnefice? Come non
rendersi cooperanti e collaboratori dei carnefici se si giustifica la dottrina
anche solo in linea di principio? La dottrina e la prassi sono un tutt’uno.
Sono solito ricordare ai miei studenti che se non sono vegetariani
e se dunque mangiano carne, dovrebbero essere pronti ad imparare a macellare
un animale, con le dovute accortezze e nel rispetto dei diritti degli animali
da macello.
Come si può mangiare un hamburger e patatine e poi rifiutare di parlare e/o affrontare le questioni relative alla macellazione degli animali?
Mi confesso: non sono vegetariano e ringrazio coloro che, nel rispetto degli animali e delle regole europee, sono “macellai”.
Come si può mangiare un hamburger e patatine e poi rifiutare di parlare e/o affrontare le questioni relative alla macellazione degli animali?
Mi confesso: non sono vegetariano e ringrazio coloro che, nel rispetto degli animali e delle regole europee, sono “macellai”.
Allo stesso modo si dovrebbe ammettere che coloro che sostengono la
validità della dottrina della pena capitale dovrebbero oggi essere pronti a
fare da carnefici…
Eppure questo la Chiesa l’ha sempre ritenuto quantomeno inadatto ad
un ministro.
Oggi è evidente che i mezzi coercitivi e penali sono sufficienti
per rendere inoffensivo un delinquente e, nel caso, recuperarlo alla società e
alla grazia.
Non è, dunque, la dottrina a cambiare ma sono i contesti storici e l'autocomprensione ecclesiale che ci aiutano ad affermare che ciò che prima era sconveniente solo per i
ministri oggi lo sarebbe per ogni battezzato, anzi, per ogni essere umano.
Mi sembra che questa dottrina della “sconvenienza”, che cioè “rende
inabili alle cose divine”, non sia mai cambiata: ora tocca solo riconoscere,
anche dal punto di vista giuridico, che quel principio si estende a tutto il
Popolo di Dio, in ogni luogo e in ogni tempo.
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